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Sez. 2, Sentenza n. 1233 del 05/05/1983 Ud. (dep. 11/02/1984) Rv. 162579 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE PER FATTI COMMESSI PRIMA DELL'ESTRADIZIONE E NON COMPRESI NEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162579-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE PER FATTI COMMESSI PRIMA DELL'ESTRADIZIONE E NON COMPRESI NEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Il principio della specialità dell'estradizione, riferibile tanto alla estradizione passiva che a quella attiva, costituisce causa di improcedibilità dell'Azione penale per i fatti commessi prima dell'estradizione e non compresi nel provvedimento che la concede, soltanto quando la presenza fisica dell'imputato nel territorio dello stato sia considerata dalla legge come condizione di punibilità, e cioè nei casi previsti dagli artt. 9 e 10 cod. pen. che si riferiscono rispettivamente al delitto comune commesso dal cittadino all'estero e al delitto comune commesso dallo straniero in territorio estero sempre che si trovi nel territorio dello stato e fuori dei casi indicati negli artt. 7 e 8 dello stesso codice e nella ricorrenza delle altre condizioni previste dalla legge: ipotesi nelle quali ai fini della procedibilità dell'Azione penale occorre la richiesta del ministro di grazia e giustizia, oppure l'istanza o la querela della persona offesa. Negli altri casi, invece, sempre che la presenza fisica dello imputato non assuma particolare interesse per l'Esercizio della Azione penale, può procedersi contro l'imputato, osservate le norme sulla notificazione degli Atti giudiziari, e il principio di specialità dell'estradizione funziona soltanto come divieto della presenza fisica dell'imputato o del condannato e quindi non potrà eseguirsi un mandato di cattura o l'ordine di carcerazione per i reati non compresi nel provvedimento di estradizione fino a quando non venga chiesta e concessa l'estradizione suppletiva per tali reati oppure l'estradato non si sottoponga volontariamente ai poteri di giurisdizione e di sovranità dello stato italiano con la permanenza nel territorio nazionale per quarantacinque giorni da quello in cui si trovi in stato di libertà dopo l'Estinzione della pena o per effetto di sentenza di assoluzione in relazione ai reati per i quali l'estradizione venne concessa, equivalendo detta permanenza a rinuncia alla garanzia stabilita dal principio di specialità. (Conf mass n 159057; (Conf mass n 154924; (Conf mass n 152854; (Conf mass n 151701; (Conf mass n 153509; (contra mass n 147482; (contra mass n 136007; (contra mass n 117175; (contra mass n 100427; (contra mass n 900030).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Cod. Proc. Pen. art. 661

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)