Sez. 1, Sentenza n. 10286 del 12/05/2014 (Rv. 631436 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Espropriazione per pubblica utilità - Art. 1 delle legge reg. Sicilia n. 35 del 1978 - Approvazione di un progetto di opera pubblica - Equivalenza a dichiarazione di pubblica utilità - Sussistenza - Conformità alle previsioni del vigente strumento urbanistico - Necessità - Difetto di conformità - Approvazione di una variante - Necessità - Difetto di dichiarazione di pubblica utilità - Conseguenze.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1 della legge reg. Sicilia 10 agosto 1978, n. 35, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'opera pubblica è conforme allo strumento urbanistico, nel quale l'approvazione del progetto equivale "ex lege" alla dichiarazione di pubblica utilità (nonché alla dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori), da quella in cui tale conformità difetta, nel quale il progetto deve essere approvato dalla Regione in variante al piano regolatore, solo così acquisendo efficacia la modifica della destinazione urbanistica e derivandone gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità. In ogni caso, in difetto di una valida dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del cit. art. 1 della legge reg. Sicilia n. 35 del 1978, non è attribuito alcun potere ablatorio alla P.A., con la conseguenza che l'ordinanza con la quale sia stata disposta l'occupazione di urgenza dell'area sulla quale l'opera pubblica avrebbe dovuto insistere va disapplicata, in quanto inidonea ad affievolire ad interesse legittimo il diritto di proprietà del privato.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 03/01/1978 num. 1 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 10/08/1978 num. 35 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)