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Sez. 1, Sentenza n. 22526 del 28/10/2011 (Rv. 620395 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE | Approvazione di piano di zona - Dichiarazione di pubblica utilità - Mancata fissazione dei termini per le espropriazioni e per i lavori - Coincidenza con il termine legale di efficacia del piano - Indicazione di un termine inferiore per le singole opere - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620395-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE

L'approvazione di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle relative opere (art. 9 della legge n. 167 del 1962 e succ. mod.) e, in caso di mancata fissazione dei termini per l'espropriazione e per i lavori, gli stessi vanno considerati unitariamente coincidenti con il termine legale di efficacia del piano (diciotto anni); nulla preclude, tuttavia, all'Amministrazione espropriante di indicare immediatamente, ovvero nei successivi provvedimenti di localizzazione e di esecuzione delle singole opere, termini meno ampi e più appropriati all'espropriazione e ai lavori da realizzare nel concreto, nel qual caso l'Amministrazione resta soggetta a tale più riduttiva predeterminazione, cosicché alla scadenza, non le è consentito di invocare il più elevato termine massimo.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 51 CORTE COST., Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)