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Sez. 3, Sentenza n. 517 del 12/01/2011 (Rv. 616632 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Oggetto - Diritti già spettanti all'espropriato - Diritti dei terzi possessori sull'immobile - Opponibilità all'aggiudicatario - Condizioni - Modalità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616632-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO

La vendita forzata trasferisce all'acquirente, ai sensi dell'art. 2919 cod. civ., tutti e solo i diritti già spettanti sulla cosa al debitore che ha subito l'espropriazione, mentre la tutela dei diritti che i terzi vantino sul medesimo bene (nella specie, sulla quota di un immobile già oggetto di comunione legale tra il debitore esecutato ed il terzo estraneo alla procedura) si realizza nel caso, come nella specie, di terzo altresì nel possesso del bene ancora non consegnato anche mediante l'opposizione all'esecuzione forzata, ex art. 615 cod. proc. civ., per far accertare in tale giudizio che il bene stesso non apparteneva (o non del tutto) al soggetto che ha subito l'espropriazione ma, in forza di titolo opponibile al creditore pignorante e agli intervenuti, apparteneva per intero o "pro quota" all'opponente, conseguendone, in caso di esito positivo, il difetto, in capo all'aggiudicatario del bene, del potere di procedere all'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2913, Cod. Civ. art. 2914, Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2919, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)