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Sez. 3, Sentenza n. 1048 del 28/01/1995 (Rv. 490085 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Diritti dei terzi sull'immobile - Opponibilità all'aggiudicatario - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 1995-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490085-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO

I diritti dei terzi sull'immobile assoggettato alla espropriazione forzata immobiliare (nella specie, diritto di uso) sono opponibili nei confronti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 2919 cod. civ., solo nei limiti in cui possono essere fatti valere nei confronti del creditore procedente o dei creditori intervenuti e solo se risultanti, quindi, da atto negoziale trascritto prima della trascrizione del pignoramento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2914, Cod. Civ. art. 2919, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)