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Sez. 1, Sentenza n. 12174 del 01/12/1998 (Rv. 521281 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Decreto - Portata - Di titolo esecutivo - Nei confronti dell'esecutato - E dei soggetti trovantisi nel possesso o nella detenzione dell'immobile - Condizioni - Previo accertamento del giudice dell'esecuzione circa l'esistenza eventuale di diritti dei terzi - Quale condizione di legittimità sostanziale del decreto - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521281-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO

Il decreto di trasferimento emesso, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ., in favore dell'aggiudicatario, dal giudice dell'esecuzione (e tale è anche il giudice delegato al fallimento), costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile espropriato sia nei confronti del proprietario esecutato - indipendentemente dalla posizione giuridica di eventuali terzi occupanti a qualsivoglia titolo, o senza titolo - sia nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell'immobile stesso qualora il possesso o la detenzione non siano correlati ad una situazione di diritto soggettivo (reale o personale) già opponibile al creditore pignorante (o al fallimento) e quindi opponibile anche all'aggiudicatario. L'accertamento, da parte del giudice dell'esecuzione (o dell'ufficio fallimentare) di eventuali diritti di terzi non costituisce condizione di legittimità sostanziale del trasferimento, pur risultando ovviamente rilevante ai fini della determinazione del prezzo, né la menzione dell'esito di tale accertamento costituisce requisito di legittimità formale del decreto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)