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Sez. 3, Sentenza n. 3803 del 22/06/1982 (Rv. 421763 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO - EX ART. 1283 COD. CIV. - ESTENSIONE AI DEBITI DI VALORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421763-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO - EX ART. 1283 COD. CIV. - ESTENSIONE AI DEBITI DI VALORE - ESCLUSIONE.*

La disposizione dell'art. 1283 cod. civ., che ammette l'anatocismo - disposizione contenuta nella Sezione prima del capo settimo del titolo primo del libro quarto del codice civile, dedicata alla disciplina delle obbligazioni pecuniarie - non enunzia un principio di carattere generale valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e pertanto non è estensibile ai cosiddetti debiti di valore, quale è quello derivante dalla responsabilità per danni. (Conf 1262/66, mass n 322534).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)