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Sez. 2, Sentenza n. 24673 del 21/11/2006 (Rv. 593382 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Costituzione dell'ente pubblico in giudizio a mezzo di propri funzionari appositamente delegati - Regolarità della delega - Requisiti ex art. 23 della legge n. 689 del 1981 - Provenienza dall'organo dotato di rappresentanza esterna - Sufficienza.
Stato
decisa il 2006-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593382-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 che consente alla autorità, la quale abbia emesso ordinanza-ingiunzione per la comminazione di sanzioni amministrative, di stare personalmente nel relativo giudizio di opposizione, avvalendosi anche di propri funzionari appositamente delegati, comporta soltanto, ai fini della regolarità di tale delega che la stessa provenga dall'organo dotato della rappresentanza esterna dell'ente e, quindi, ove si tratti di un Comune, dal Sindaco.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)