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Sez. L, Sentenza n. 3052 del 17/05/1985 (Rv. 440753 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - MANCATA ISCRIZIONE DELLE PARTI O DI UNA DI ESSE ALLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA E MANCATA ADESIONE AD ESSO DA PARTE DELLE STESSE - APPLICAZIONE PEDISSEQUA DI DETTO CONTRATTO - DIVIETO - RIFERIMENTO AL MEDESIMO COME PARAMETRO DI EQUITÀ - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI FERIE.*
Stato
decisa il 1985-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440753-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - MANCATA ISCRIZIONE DELLE PARTI O DI UNA DI ESSE ALLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA E MANCATA ADESIONE AD ESSO DA PARTE DELLE STESSE - APPLICAZIONE PEDISSEQUA DI DETTO CONTRATTO - DIVIETO - RIFERIMENTO AL MEDESIMO COME PARAMETRO DI EQUITÀ - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI FERIE.*

Ove una od entrambe le parti del rapporto di lavoro non risultino iscritte alle associazioni che hanno stipulato il contratto collettivo di categoria - né ad esso abbiano fatto adesione -, quest'ultimo non può essere applicato pedissequamente per regolare le singole obbligazioni nascenti dal rapporto, ed il giudice, se ad esso fa riferimento come parametro di equità, è tenuto, non solo a motivare in ordine al mancato richiamo di possibili altre fonti di grado superiore quali gli Usi, ma anche ad indicare gli elementi che lo inducono ad affermare la coincidenza dell'equità con le determinazioni del contratto collettivo, atteso che tale coincidenza è meramente eventuale. (nella specie la Corte suprema ha cassato la pronuncia del giudice del merito che - pur negando la diretta applicabilità del contratto collettivo di categoria al rapporto, stante la mancata iscrizione del datore di lavoro all'associazione stipulante - aveva determinato il periodo di ferie spettante al lavoratore con esclusivo riferimento alla disciplina del contratto medesimo - richiamato formalmente come parametro equitativo - senza verificare peraltro l'eventuale esistenza di Usi, previsti dall'art. 2109 cod. civ. come fonte di grado superiore rispetto all'equità). (V 234/75, mass n 373426; (V 1052/72, mass n 357425).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)