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Sez. 2, Sentenza n. 10471 del 01/08/2001 (Rv. 548647 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE | Norme integrative del codice civile - Configurabilità - Conseguenze - Norma regionale - Influenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548647-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE

Il piano regolatore generale obbliga i privati che intendono realizzare nuove costruzioni sul territorio comunale ad osservare nell'attività edificatoria le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nello stesso; le norme di detto strumento urbanistico relative alle distanze da osservarsi nelle costruzioni sono volte a disciplinare l'attività della P.A. per un migliore assetto dell'agglomerato urbano e i rapporti di vicinato in modo equo e sono, pertanto, fonti normative che integrano quelle del codice civile, facendo sorgere a favore del vicino danneggiato dalle nuove costruzioni il diritto di chiedere la riduzione in pristino ai sensi dell'art. 872 cod. civ.. Conseguentemente non è consentito interpretare estensivamente in termini di deroga la portata di una norma regionale che abbia scopo diverso (nella specie, consentire insediamenti originariamente esclusi) e finalità di interesse pubblico, salvo che non sia espressamente previsto che la stessa operi sui limiti previsti dal P.R.G. che attiene anche ai rapporti interprivati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)