diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 10935 del 09/12/1996 (Rv. 501124 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE | Vincolatività del piano regolatore generale per i privati - Portata - Rispetto delle linee e delle prescrizioni di zona indicate nel piano - Necessità - Preventiva approvazione dei piani particolareggiati - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501124-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE

Per il disposto dell'art. 11 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 il piano regolatore generale obbliga i privati che intendono realizzare nuove costruzioni sul territorio comunale ad osservare nell'attività edificatoria le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano, indipendentemente dall'approvazione dei piani particolareggiati i quali assolvono alla più limitata funzione di assicurare uno sviluppo attuativo alle previsioni di massima del piano generale. Pertanto, le norme del piano generale relative alle distanze da osservarsi nelle costruzioni, anche se volte a disciplinare l'attività della P.A. per un migliore assetto dell'agglomerato urbano, sono parimenti fonti normative che integrano quelle del codice civile, facendo sorgere a favore del vicino danneggiato dalle nuove costruzioni il diritto di chiedere la riduzione in pristino ai sensi dell'art. 872 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)