Sez. L, Sentenza n. 5592 del 06/06/1998 (Rv. 516149 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI PRESENZA E DI MANEGGIO DI DANARO | Indennità di presenza - Carattere non retributivo affermato dal contratto collettivo - Decisività - Esclusione - Computabilità nell'indennità di preavviso - Verifica della continuatività ed obbligatorietà da parte del giudice di merito - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI PRESENZA E DI MANEGGIO DI DANARO
Il giudice di merito ha l'obbligo di accertare se l'indennità di presenza, nonostante il carattere "non retributivo" affermatone nel contratto collettivo, costituisca emolumento il quale, in quanto corrisposto in modo continuativo, costante ed obbligatorio, sia parte integrante della retribuzione da prendere a base dell'indennità di preavviso, per la cui determinazione, in base all'art. 2121 cod. civ., si deve tenere conto di ogni compenso a carattere continuativo, escluso quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)