Sez. L, Sentenza n. 809 del 29/01/1988 (Rv. 457209 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PER L'ANZIANITÀ CONVENZIONALE - COMPUTO - RETRIBUZIONE BASE - DETERMINAZIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PER L'ANZIANITÀ CONVENZIONALE - COMPUTO - RETRIBUZIONE BASE - DETERMINAZIONE.*
L'indennità di fine rapporto per l'anzianità convenzionale concessa ai dipendenti ex combattenti ed assimilati deve computarsi sulla base dello stipendio, paga o retribuzione corrisposto per dodici mesi, con esclusione, pertanto, delle mensilità aggiuntive ma con inclusione di tutti gli emolumenti che, in quanto corrisposti in modo continuativo, costante ed obbligatorio, costituiscono parte integrante di quanto così percepito nei dodici mesi dell'anno. (nella specie, la S.C. ha censurato l'impugnata sentenza, per non aver essa accertato il carattere integrativo anzidetto in relazione all'indennità di presenza ed all'assegno fisso del quattordici per cento corrisposti dall'a.C.e.A.). (V 6508/85, mass n 443584; (V 5542/85, mass n 442743).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)