Sez. 3 - , Sentenza n. 9355 del 26/01/2021 Cc. (dep. 09/03/2021) Rv. 281480 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Confisca del profitto o prezzo del reato - Art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 - Accordo tra contribuente ed Erario per la rateizzazione del debito tributario - Esecuzione della confisca in difetto di inottemperanza all’accordo - Illegittimità - Provvisoria esecuzione della confisca a fini cautelari - Esclusione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito, sicché è illegittima l'esecuzione della stessa in difetto di inottemperanza all'accordo, anche ove effettuata per finalità cautelari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)