Sez. 3, Sentenza n. 42470 del 13/07/2016 Cc. (dep. 07/10/2016) Rv. 268384 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Confisca del profitto o prezzo del reato - D.Lgs. n. 158 del 2015 - Introduzione dell'art. 12 - Bis D.Lgs. n. 74 del 2000 - Accordo fra contribuente ed Erario per la rateizzazione del debito tributario - Preclusione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Esclusione - Limiti - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, la disposizione di cui al comma secondo dell'art.12-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 (introdotta dal D.Lgs. n.158 del 2015), secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro", deve essere intesa nel senso che la confisca - così come il sequestro preventivo ad essa preordinato - può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)