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Sez. 3 - , Sentenza n. 28488 del 10/09/2020 Ud. (dep. 14/10/2020) Rv. 280014 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Confisca del profitto o prezzo del reato - Art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 - Accordo fra contribuente ed Erario per la rateizzazione del debito tributario - Preclusione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2020-09-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280014-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, la disposizione di cui all'art.12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotta dal d.lgs. n.158 del 2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca - così come il sequestro preventivo ad essa preordinato - può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito. (In motivazione, la Corte ha precisato che il sequestro e la conseguente confisca devono essere conservati fino all'integrale effettivo pagamento della somma evasa, potendo le rate già versate essere considerate solo ai fini della riquantificazione della misura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)