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Sez. L, Sentenza n. 7898 del 26/10/1987 (Rv. 455662 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI RIFERIMENTO DEL COMPORTO PER MALATTIE DISCONTINUE O FRAZIONATO - TERMINE INIZIALE - DETERMINAZIONE A RITROSO DALLA DATA DEL LICENZIAMENTO - INDIVIDUAZIONE DI DETTO TERMINE IN EPOCA ANTERIORE ALL'INIZIO DELLA VIGENZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - AMMISSIBILITÀ - PROBLEMA DI SUCCESSIONE DI NORME COLLETTIVE - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 11, SECONDO COMMA, DELLE PRELEGGI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL C.C.N.L. 20 APRILE 1982 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE METALMECCANICHE.*
Stato
decisa il 1987-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455662-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI RIFERIMENTO DEL COMPORTO PER MALATTIE DISCONTINUE O FRAZIONATO - TERMINE INIZIALE - DETERMINAZIONE A RITROSO DALLA DATA DEL LICENZIAMENTO - INDIVIDUAZIONE DI DETTO TERMINE IN EPOCA ANTERIORE ALL'INIZIO DELLA VIGENZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - AMMISSIBILITÀ - PROBLEMA DI SUCCESSIONE DI NORME COLLETTIVE - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 11, SECONDO COMMA, DELLE PRELEGGI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL C.C.N.L. 20 APRILE 1982 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE METALMECCANICHE.*

Il giudice, nella Determinazione equitativa, ai sensi del secondo comma dell'art. 2110 cod. civ. del periodo di riferimento del comporto per malattie discontinue o frazionato, può collocare il termine iniziale di detto periodo di riferimento, procedendo a ritroso dalla data del licenziamento, anche in epoca anteriore all'inizio della vigenza del contratto collettivo che, prevedendo il comporto, non ne specifica il maggior arco temporale, senza che perciò possa porsi un problema di successione di norme collettive e senza che tale operazione possa configurare una violazione del secondo comma dell'art. 11 delle preleggi, riguardante i contratti del soppresso sistema corporativo. L'applicazione di tale criterio vale ad evitare che sia di fatto preclusa la possibilità di superamento del periodo di comporto in tutti i casi in cui le assenze per malattia si verifichino tra la vigenza di due contratti collettivi, conducendo l'opposta soluzione ad un'iniqua disparità di trattamento rispetto a quello riservato ai lavoratori la cui malattia sia iniziata nel periodo di vigenza del secondo contratto collettivo. (nella specie il giudice del merito - con riferimento al C.C.n.L. 20 aprile 1982 per i dipendenti di aziende metalmeccaniche - aveva ritenuto legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto di un lavoratore che era stato assente dal servizio per malattia per un periodo di 388 giorni nell'arco di due anni e mezzo a cavallo tra il contratto suddetto e quello previgente; la S.C. - nel confermare tale pronuncia - ha enunciato il suddetto principio di diritto). (Conf 2134/84, mass n 434173).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 20/04/1982

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)