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Sez. 1 - , Sentenza n. 15790 del 06/06/2023 (Rv. 667942 - 04)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Procedura concordataria - Cessazione anticipata dell'incarico prima della sua conclusione - Compenso del commissario giudiziale - Modalità di calcolo - Opera prestata - Riducibilità al di sotto della percentuale e compenso minimo ex d.m. n. 30 del 2012 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2023-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667942-04

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE

In tutti i casi di cessazione anticipata dell'incarico prima che la procedura concordataria giunga a compimento, la determinazione del compenso del commissario giudiziale si effettua "tenuto conto dell'opera prestata", ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.m. n. 30 del 2012 (richiamato dall'art. 5, comma 5, del citato d.m.), secondo un criterio di proporzionalità del compenso rispetto alla natura, qualità e quantità dell'opera prestata, che consente di ridurre lo stesso anche al di sotto delle percentuali minime (richiamate dallo stesso art. 5) previste dall'art. 1 del citato d.m., e finanche al di sotto del compenso minimo previsto dall'art. 4, comma 1, del citato d.m.

Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 2 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 4 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 5, Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 179

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)