Sez. 1, Sentenza n. 14581 del 16/06/2010 (Rv. 613762 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Compenso - Liquidazione ex art. 5 del d.m. n. 570 del 1992 - Attività cessata prima dell'omologazione - Liquidazione inferiore ai minimi stabiliti - Ammissibilità - Potere discrezionale del tribunale fallimentare.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE
In tema di liquidazione del compenso al commissario giudiziale del concordato preventivo, l'art. 5, comma quarto, del d.m. 28 luglio 1992, n. 570, nello stabilire che, qualora il commissario cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato, secondo i criteri fissati, "tenuto conto dell'opera prestata", attribuisce al giudice il potere discrezionale di liquidare un compenso inferiore ai minimi risultanti dall'applicazione dei criteri fissati dal primo comma della norma in commento, nel caso in cui il commissario stesso non svolga la sua attività per l'intero corso della procedura, sia per effetto della sua sostituzione, sia perché non venga completata la procedura medesima.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 28/07/1992 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)