Sez. L, Sentenza n. 3385 del 21/05/1986 (Rv. 446347 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO E REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE EX ART. 18 STAT. LAVORATORI - RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL RECESSO E LA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO E REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE EX ART. 18 STAT. LAVORATORI - RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL RECESSO E LA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In ipotesi di accertamento dell'illegittimità del licenziamento e di reintegra del lavoratore ex art. 18 stat. Lavoratori, il risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra il recesso e la sentenza di annullamento si identifica - quanto al danno eccedente le cinque mensilità di retribuzione dovute ex lege - nelle retribuzioni non percepite salvo che il dipendente provi di aver subito un danno maggiore oppure che il datore di lavoro provi l'aliunde perceptum o la sussistenza di un fatto colposo del lavoratore in relazione al danno che il medesimo avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza. (Conf 5842/85, mass n 443028; (Conf 2762/85, mass n 440539).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)