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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 29 novembre 1978, causa 83/78

Decisione
decisa il 1978-11-29
ECLI
ECLI:EU:C:1978:214

Epigrafe

Nel procedimento 83/78 avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Magistrate's Court della Contea di Armagh (Irlanda del Nord) nella causa dinanzi ad esso pendente fra PIGS MARKETING BOARD (NORTHERN IRELAND) (Ente nordirlandese per la vendita del suini) e RAYMOND REDMOND allevatore di suini, domanda vertente sull'interpretazione di varie norme del Trattato CEE e di regolamenti che istituiscono l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, in relazione alla normativa nazionale dell'Irlanda del Nord in materia di trasporto e di distribuzione dei suini, LA CORTE composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. J. Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; A.M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keffee e G. Bosco, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
La distribuzione dei suini nell'Irlanda del Nord è disciplinata dal Pigs Marketing Scheme (Northern Ireland) 1933 (sistema per la vendita dei suini dell'Irlanda del Nord), amministrato dal Pigs Marketing Board (Northern Ireland) (Ente nordirlandese per la vendita dei suini) in forza dell'l'Agricultural Marketing Act (Northern Ireland) 1964 (legge del 1964 sulla distribuzione dei prodotti agricoli dell'Irlanda del Nord). Questo sistema impone ai produttori di vendere i suini aventi, da vivi, un peso superiore a 77 kg (o un peso di 56,5 kg immediatamente dopo la macellazione), denominati «bacon pigs» (maiali da pancetta), unicamente al Pigs Marketing Board o per suo tramite. Questa disposizione viene attuata dalle Movement of Pigs Regulations (disposizioni sul trasporto dei suini) (Northern Ireland) 1972, che prescrivono il trasporto dei «bacon pigs» unicamente ai centri acquisto del Board, e prescrivono all'uopo il possesso di documento autorizzativo. I contravventori sono puniti con una pena detentiva fino a tre mesi e/o una pena pecuniaria di 200 sterline; i suini possono venire confiscati.
paragrafo 2
Il 12 gennaio 1977, una guardia fermava a Maytone, nei dintorni di Markethill, nella contea di Armagh (Irlanda del Nord), un autocarro per il trasporto del bestiame sul quale si trovavano 75 «bacon pigs» (suini aventi un peso superiore a 77 kg).
paragrafo 3
Il conducente dell'autocarro non era in grado di produrre il prescritto documento da rilasciarsi dal Pigs Marketing Board ai sensi dell'art. 4 delle Movement of Pigs Regulations (N.I.) 1972.
paragrafo 4
Dopo il sequestro dell'autocarro e del suo carico, il 28 gennaio 1977 veniva aperto un procedimento giudiziario davanti alla Magistrate's Court della Contea di Armagh. Nel corso di questo procedimento, il Pigs Marketing Board emetteva, il 7 luglio 1977, un'atto di accusa (complaint) contro Raymond Redmond, proprietario dei suini, a cui seguiva una domanda di confisca.
paragrafo 5
Il Redmond deduceva, dinanzi alla Magistrate's Court, che le disposizioni di diritto nazionale, in base alle quali egli era accusato, sono incompatibili con diverse disposizioni del Trattato CEE e di regolamenti adottati per la sua attuazione nel settore della produzione e del commercio dei prodotti agricoli, e più particolarmente nel settore delle carni suine.
paragrafo 6
Con sentenza 19 settembre 1977, il Resident Magistrate della Contea di Armagh, accogliendo le tesi sostenute dalla difesa del Redmond, ha ritenuto di dover chiedere alla Corte di giustizia se sia possibile condannare il sig. Redmond in base alla normativa nordirlandese senza violare il diritto comunitario. Conseguentemente, il giudice ha deciso di sottoporre alla Corte la questione in via pregiudiziale in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, sospendendo il procedimento.
paragrafo 7
Nel testo della sentenza, il Resident Magistrate enumera le seguenti questioni relative alle norme comunitarie fatte valere in corso di causa:
paragrafo 8
«Se il Board sia una “impresa”. Se sia una “organizzazione nazionale di mercato”. Se sia un “monopolio di stato di carattere commerciale”. Se sia tutte e tre le cose, oppure una combinazione di due di esse. 1. Qualora sia un'impresa, lo è ai sensi degli artt. 85 e 86? In caso affermativo, date le disposizioni del suo Scheme, le attività del Board trasgrediscono manifestamente detti articoli — in particolare l'art. 85, n. 1, leu. a), b) e c). 2. Qualora sia una “organizzazione nazionale di mercato”, ricade forse sotto l'art. 2 del regolamento n. 26, in modo da fruire delle esenzioni ivi contemplate? A mio parere, questo specifico regolamento vale solo per le organizzazioni nazionali di mercato puramente volontarie, non già obbligatorie. Il Board gestisce il suo Scheme in via obbligatoria e con restrizioni; ad es. “Il produttore che non sia iscritto come tale o non sia esente dall'iscrizione (registration) non può vendere suini”. Ma anche se il Board ricade sotto l'art. 2 del regolamento n. 26, non è stata fornita alcuna prova, nè sono riuscito a trovare alcuna decisione della Commissione CEE, relativa all'esenzione del Board dall'applicazione dell'art. 85 del Trattato CEE. 3. Qualora sia un “monopolio di Stato di carattere commerciale”, rientra forse nell'art. 37, n. 1, del Trattato di Roma, e fruisce quindi dell'art. 44 del Trattato di adesione il quale contempla un periodo transitorio fino al 31 dicembre 1977? 4. Qualora sia un “monopolio di Stato di carattere commerciale” ai sensi dell'art. 37 del Trattato di Roma e il periodo di grazia per il riordinamento non scada prima del 31 dicembre 1977, ciò lo sottrae forse sino a detta data all'efficacia immediata degli artt. 85 e 86? Oppure si può sostenere che le “imprese” ai sensi degli artt. 85 e 86 comprendono i monopoli di Stato? Mr. Girvan sostiene che il termine“impresa” non è definito, ma viene usato come distinto da “monopoli di Stato”. 5. Le attività del Board rientrano nel n. 3 dell'art. 85 e sono quindi esenti dal disposto del n. 1? La questione non è stata sollevata. Il Board, se è esente dall'applicazione dell'art. 85 per effetto del n. 3 di questo, non ha bisogno di rifarsi all'argomento del “periodo transitorio”. 6. E cosa dobbiamo pensare dell'art. 8 del Trattato di Roma il quale stabilisce che: “1. Il mercato comune è progressivamente instaurato nel corso di un periodo transitorio di dodici anni. 2. Per ciascuna tappa è previsto un complesso di azioni che devono essere intraprese e condotte insieme”. Queste disposizioni hanno forse rilievo nella presente causa?»
paragrafo 9
Nella sua lettera di accompagnamento del 10 marzo 1978, il Resident Magistrate informava la Corte che i fatti che hanno dato origine alla controversia e la problematica da essi derivante sollevano pure, incidentalmente, le seguenti questioni:
paragrafo 10
1. Se gli artt. 30, 31, 32, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 85, 86 e 90 del Trattato che ha istituito la Comunità economica europea siano direttamente efficaci in modo da attribuire ai singoli dei diritti che i giudici del Regno Unito devono tutelare. 2. Se i regolamenti nn. 121/67, 2759/75 e tutti gli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato della carne suina adottati a norma del Trattato CEE siano direttamente applicabili in modo da attribuire ai singoli dei diritti che i giudici del Regno Unito devono tutelare. 3. Se, qualora vengano interpretati correttamente gli articoli e i regolamenti da soli, ovvero qualsiasi norma di diritto comunitario pertinente, il Pigs Marketing Scheme (piano per lo smercio dei suini) nell'Irlanda settentrionale sia in contrasto con le norme del diritto comunitario. 4. Se, in forza dei soprammenzionati articoli, regolamenti o di qualsiasi norma di diritto comunitario, uno Stato membro possa: a) mantenere in vigore un'organizzazione nazionale del mercato dal momento in cui è in vigore l'organizzazione comune del mercato; b) obbligare i produttori soggetti alla sua giurisdizione ad iscriversi presso il Pigs Marketing Board (Northern Ireland) prima di poter vendere dei suini; c) obbligare i produttori soggetti alla sua giurisdizione a stipulare contratti col Board ed a vendere suini unicamente a questo a prezzi e in quantità stabiliti dal Board stesso; d) permettere al Board di vendere, mediante un provvedimento espresso o implicito d'intervento, tutti i suini soggetti allo Scheme. 5. Se l'imposizione di detti obblighi, concernenti la disciplina totale del numero di suini prodotti, delle vendite e dei prezzi controllati, costituisca trasgressione del diritto comunitario in quanto essi possono essere misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'esportazione, tenuto presente che le leggi dell'Irlanda settentrionale di cui trattasi hanno come uno dei loro principali scopi ed effetti l'impedire l'esportazione di suini nella Repubblica d'Irlanda. 6. Se, alla data dell'adesione, il Regno Unito fosse compreso in un'organizzazione comune di mercato per quanto riguarda l'agricoltura e in particolare la carne suina e i suini vivi, e, in caso affermativo, se essa fosse in vigore dal 1o febbraio 1973. 7. Se il Governo del Regno Unito potesse nel maggio 1972, istituire le Movement of Pigs Regulations (disposizioni sul traffico dei suini) (Northern Ireland) 1972.
paragrafo 11
La sentenza del Resident Magistrate del 19 settembre 1977 e la lettera di accompagnamento del 10 marzo 1978 sono stati registrati presso la Cancelleria della Corte il 16 marzo 1978.
paragrafo 12
In forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE, sono state presentate osservazioni scritte, il 31 maggio 1978 dalla Commissione delle Comunità europee, il 9 giugno dal sig. Raymond Redmond, imputato nella causa principale, il 15 giugno dal Pigs Marketing Board (Northern Ireland), accusatore nella causa principale, e il 16 giugno dal Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
paragrafo 13
La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Cionondimeno, essa ha invitato il Governo del Regno Unito e il Pigs Marketing Board a rispondere, prima dell'udienza, ad un certo numero di domande, cosa che essi hanno fatto nei termini prescritti.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
Il Pigs Marketing Board (Northern Ireland), accusatore nella causa principale, fa notare, per quanto concerne la procedura, che molte delle questioni poste dal giudice nazionale non riguardano l'interpretazione del diritto comunitario, bensì l'interpretazione e la validità di norme nazionali, o si riferiscono all'applicazione del Trattato nel caso concreto; la Corte deve rifiutarsi di risolvere questioni di questo genere. D'altronde, a causa di certe caratteristiche del procedimento davanti al giudice nazionale, questo non è stato informato compiutamente ed esattamente della reale situazione di fatto. Infine, è paradossale il fatto che la Corte sia chiamata a decidere in merito a diritti che l'imputato nella causa principale pretende di fondare sulla normativa comunitaria, mentre, secondo il giudice nazionale, la Comunità avrebbe potenzialmente potuto essere vittima di una frode. Si pone così la questione del se i diritti derivanti dalla normativa comunitaria spettino a coloro che li usano per frodare o tentare di frodare la Comunità o se piuttosto per poter invocare tali diritti non occorra avere le «mani pulite» (teoria delle «clean hands»).
paragrafo 2
Per poter risolvere i problemi fondamentali ai quali si riferiscono le questioni sottopostele, la Corte deve avere un'idea esatta della produzione di carni suine nell'Irlanda del Nord e del sistema in base al quale essa è organizzata.
paragrafo 3
La produzione delle carni suine costituisce per l'Irlanda del Nord una fonte di reddito di primaria importanza nell'ambito del settore agricolo: essa rappresenta il 16 % del fatturato dell'agricoltura e il 18 % del valore delle esportazioni agricole del paese. A causa delle difficoltà che essa incontra (inesistenza di un vero mercato interno, alti costi primari di produzione, distanza dai principali mercati di esportazione, elevati costi di trasporto), essa è stata sottoposta dal 1933 ad un particolare regime in materia di distribuzione (il Pigs Marketing Scheme) reistituito dall'Agricultural Marketing Act (Northern Ireland) 1964, emendato dall'Agriculture (Miscellaneous Provisions) Act (Northern Ireland) 1970. Più dell'80 % della carne suina viene affumicata e trasformata in «bacon». Lo Scheme si applica esclusivamente nell'Irlanda del Nord e solamente ai «bacon pigs» ivi prodotti; non riguarda né le importazioni nell'Irlanda del Nord né altri tipi di suini. Esso è amministrato dal «Pigs Marketing Board», ente composto essenzialmente di produttori, controllato e gestito da produttori, salvo che certi poteri sono attribuiti al ministro (attualmente «Department of Agriculture Northern Ireland», per mezzo del quale il «Secretary of State for Northern Ireland» esercita i suoi poteri esecutivi in materia agricola). Il Board tiene un registro di produttori di suini al quale ciascun produttore ha il diritto di iscriversi, salvo che i produttori di suini diversi dai «bacon pigs» sono esonerati dall'obbligo di iscrizione: i produttori che non sono né iscritti né esonerati dall'obbligo di iscrizione non possono vendere suini di alcun tipo, mentre i produttori iscritti possono vendere i «bacon pigs» solo al Board o per suo tramite. Le attività principali del Board consistono nell'acquisto e nella vendita dei suini. Il Board è finanziato da un fondo speciale, che si alimenta con l'autofinanziamento; esso non riceve alcuna sovvenzione governativa. Le attività di trasformazione nelle quali il Board ha effettuato degli investimenti sono amministrate da una società a parte, la Pigs Marketing Board (Investments) Ltd.
paragrafo 4
Il Board acquista i suini dai produttori per la rivendita; i prezzi di acquisto e di vendita sono determinati dalle forze del mercato. Per una piccola parte, il Board impiega fondi, derivanti dall'autofinanziamento, denominati «Special Account Founds» per esercitare un'azione stabilizzatrice a breve termine sulle oscillazioni dei prezzi. Il Board non influenza in alcun modo la quantità di suini prodotta, che è determinata unicamente da considerazioni di redditività. Le vendite attraverso il Board sono effettuate in base ad una tabella, da esso pubblicata, dei prezzi al produttore; questi prezzi sono determinati dal mercato. Il Board agisce attraverso il Pig Contract Scheme (sistema di contratti per i suini) al fine di stabilizzare le vendite, di ridurre costi e di migliorare la distribuzione. Il Board vende ad industrie di trasformazione dell'Irlanda del Nord a prezzi che vengono negoziati con queste. Esso opera anche in altri campi, in particolare in quello del miglioramento della qualità e degli incentivi alla diversificazione ed alla ricerca.
paragrafo 5
Le Movement of Pigs Regulations sono state introdotte per agevolare il Board negli acquisti dei suini che esso ha il diritto di procurarsi e per rendere più difficili le frodi.
paragrafo 6
Per ciò che concerne l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, disciplinata in particolare dal regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2759 (GU L 282, pag. 1), la causa principale solleva essenzialmente le seguenti questioni di diritto comunitario:
paragrafo 7
a) Se nella specifica situazione della presente causa, vi sia incompatibilità con il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine. b) Quale sia nel presente caso l'incidenza degli artt. 34 e 37 del Trattato e dell'art. 44 dell'Atto allegato al Trattato di adesione. c) Se le regole di concorrenza abbiano qualche rilevanza; in caso affermativo, quale.
paragrafo 8
Nel risolvere tali questioni, bisogna tenere presente il fatto che il Board è, ai sensi dell'art. 90, n. 1, del Trattato, un'impresa alla quale uno Stato membro ha riconosciuto un potere speciale, ma non un potere esclusivo: infatti, il potere di esigere che i «bacon pigs» prodotti nell'Irlanda del Nord siano venduti attraverso il Board non comprende le importazioni e non si riferisce a tutti i suini. Il Trattato, di per sè, non proibisce ad uno Stato membro di attribuire ad un'impresa tali poteri speciali di monopolio, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 37, in quanto applicabile.
paragrafo 9
A parte ciò, le questioni poste alla Corte di giustizia riguardano solamente l'art. 4 (1) delle Movement of Pigs Regulations (Northern Ireland) 1972; pertanto, non è necessario esaminare il «Pigs Marketing Scheme» nel suo complesso.
paragrafo 10
In mancanza di qualsiasi disposizione in proposito nel regolamento n. 2759/75, i provvedimenti nazionali nel settore delle carni suine non debbono essere considerati incompatibili con l'organizzazione comune dei mercati, a meno che, in esito ad approfondito esame dei fatti, esse non risultino incompatibili con la natura e con gli scopi della normativa comunitaria del settore o, in ogni caso, non costituiscano un ostacolo per il suo corretto funzionamento. Ciò non si verifica nel caso del Pigs Marketing Scheme.
paragrafo 11
L'aspetto fondamentale, per gli scambi intracomunitari, dell'organizzazione comune creata dal regolamento n. 2759/75 consiste nel sistema comunitario d'intervento; in assenza di un sistema nazionale d'intervento nel Regno Unito, nel settore delle carni suine non vi può essere incompatibilità con il sistema comunitario d'intervento. Inoltre, tanto il livello delle vendite quanto i prezzi pagati nell'Irlanda del Nord per la carne suina sono, in ultima analisi, determinati dalle forze del mercato. Il funzionamento degli «Special Account Funds» non ha alcuna influenza sul processo di formazione dei prezzi nella Comunità e non incide sul sistema comunitario d'intervento. Il Pigs Contract Scheme è solamente un tentativo ineccepibile d'incoraggiare i produttori a formulare previsioni esatte e a regolarizzare e razionalizzare le vendite. Dato che il Board agisce nel contesto di un libero mercato, ottenendo e pagando i prezzi di mercato, e dato che le vendite sono determinate dalle decisioni individuali dei produttori, l'attività del Marketing Scheme non può influenzare l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine nell'ambito della Comunità. Inoltre, evidentemente, lo Scheme non ha alcun effetto sul sistema degli scambi con i paesi terzi.
paragrafo 12
Così stando le cose, resta solamente la questione del se sia incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine il fatto che esista in una parte della Comunità di dimensioni ridotte, periferica e depressa, un ente di diritto pubblico, attraverso il quale i produttori locali sono obligati a vendere i propri suini.
paragrafo 13
Con riferimento alla giurisprudenza della Corte, bisogna rilevare che il Board non è atto ad impedire le importazioni da altri Stati membri, poiché non ha il diritto esclusivo di vendere i «bacon pigs» nell'Irlanda del Nord; che non siamo in presenza di una organizzazione nazionale del mercato nel vero senso della parola, poiché lo Scheme opera in una sola regione del Regno Unito e riguarda unicamente una piccola parte della produzione di carni suine del Regno Unito; che lo Scheme non consiste in un «insieme di strumenti giuridici»; che non implica restrizioni quantitative della produzione, né un sistema nazionale d'intervento o di prelievi sulle vendite, né un sistema di tasse nazionali, di prezzi minimi o di quote, né interventi statali sul mercato, né misure restrittive della produzione. Il potere speciale del Board in materia di vendite non costituisce un'organizzazione nazionale del mercato, bensì solamente un provvedimento di carattere regionale. Perciò, non vi è incompatibilità fra lo Scheme e l'organizzazione comunitaria nel settore delle carni suine.
paragrafo 14
Bisogna anche ricordare che rientra nella politica della Comunità l'incoraggiare la formazione di gruppi e associazioni di produttori, che raggruppamenti di produttori di vario genere sono molto diffusi nel settore delle carni suine e che la sola differenza fra il Board e le altre cooperative nel settore delle carni suine è che la maggior parte di queste sono organizzate secondo le rigide forme del diritto privato, mentre il Board è costituito secondo le norme del diritto pubblico, con le massime garanzie di democraticità, pur essendo gestito dai produttori e nell'interesse dei produttori. In mancanza di qualsiasi norma comunitaria sulla forma delle associazioni agricole nel settore delle carni suine, sarebbe un errore per la Corte di giustizia escludere a priori il particolare tipo di gruppo di produttori rappresentato dal Board soprattutto nella situazione economica, sociale e politica dell'Irlanda del Nord, che è unica nel suo genere.
paragrafo 15
Per quanto riguarda la libera circolazione delle merci e gli artt. 34 e 37 del Trattato, bisogna tenere conto del fatto che le Movement of Pigs Regulations sono divenute necessarie perché il terrorismo nell'Irlanda del Nord ha reso irrealizzabili altre misure per l'attuazione dello Scheme.
paragrafo 16
Inoltre, né il potere speciale del Board di acquistare certi suini, né la normativa in materia di trasporto che lo tutela, debbono essere considerati come rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 34. Il Trattato ammette che gli Stati membri attribuiscano a determinate imprese «diritti speciali o esclusivi»; nello stesso modo, essi possono creare dei monopoli ai sensi dell'art. 37. L'attribuzione di un potere speciale consistente in un monopolio su certi beni prodotti in territorio nazionale non può, come tale, essere considerata come una restrizione quantitativa all' esportazione, vietata dall'art. 34; costituisce semplicemente un «diritto speciale» ai sensi dell'art. 90, nr. 1. Il concetto di restrizioni quantitative o di misure equivalenti, sia pure in senso lato, non si estende ai monopoli locali, costituiti da uno Stato membro su beni prodotti nel territorio nazionale.
paragrafo 17
In ogni caso, bisogna ammettere che le Movement of Pigs Regulations rivelano alcuni aspetti propri dei «monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale» di cui all'art. 37 del Trattato, e che esse, nella loro attuale stesura, grazie all'art. 44 dell'Atto di adesione, non erano incompatibili con il diritto comunitario al momento dell'illecito oggetto della causa principale. Il provvedimento nazionale criticato, qualora sia legato ad un monopolio nazionale, dev'essere valutato alla luce dell'art. 37, non già degli artt. 30-34. Il termine ultimo per adeguare le Movement of Pigs Regulations, a norma dell'art. 44 dell'Atto di Adesione, era il 31 dicembre 1977; quindi, l'art. 37 non poteva attribuire ai singoli, prima del 31 gennaio, diritti che i giudici dei nuovi Stati membri fossero tenuti a tutelare.
paragrafo 18
In merito alla terza questione posta dalla causa principale, è evidente che le norme sulla concorrenza cui si richiamano gli artt. 85 e 86 del Trattato non si applicano alle Movement of Pigs Regulations.
paragrafo 19
Quindi, le soluzioni delle questioni sollevate dalla Magistrate's Court della Contea di Armagh dovrebbero essere le seguenti:
paragrafo 20
a) Il provvedimento nazionale nel settore delle carni suine con cui uno Stato membro attribuisca ad un'impresa il potere speciale d'imporre, in una data regione, che determinati tipi di suini vengano distribuiti attraverso l'impresa stessa non è, di per sè, incompatibile con il regolamento n. 2759/75, né con l'art. 34 del Trattato. b) Fino al 1o gennaio 1978, il provvedimento nazionale nel settore delle carni suine che sia parte integrante di un «monopolio nazionale che presenta carattere commerciale» in un nuovo Stato membro, non viola il Trattato, in modo da attribuire diritti soggettivi che i giudici nazionali siano tenuti a tutelare. c) Gli artt. 85 e 86 del Trattato non si applicano alle norme alle quali fa riferimento il giudice nazionale.
paragrafo 21
Raymond Redmond, imputato nella causa principale sottolinea il fatto che le Movement of Pigs Regulations sono entrate in vigore nell'Irlanda del Nord il 1o maggio 1972, successivamente alla firma del Trattato di adesione, e che, a partire da questa data, né il Governo del Regno Unito, né un'assemblea non sovrana, quale il parlamento dell'Irlanda del Nord, avevano il potere di emanare provvedimenti atti a compromettere il conseguimento degli scopi del Trattato CEE o ad interferire con un'organizzazione comune dei mercati.
paragrafo 22
L'art. 4 delle Regulations, che vieta il trasporto dei suini nell'Irlanda del Nord, lede direttamente il Trattato in quanto il suo scopo principale consiste nell'impedire l'esportazione di suini dall'Irlanda del Nord nella Repubblica d'Irlanda.
paragrafo 23
L'art. 4, 3o comma, del regolamento n. 2759/75 istituisce determinati enti d'intervento, sicché non possono venire prese parallelamente altre misure d'intervento da parte del Pigs Marketing Board dell'Irlanda del Nord. Questo, anche se esercita la propria attività solamente su una parte del territorio del Regno Unito, costituisce un'organizzazione nazionale del mercato: l'Irlanda del Nord è una regione del Regno Unito che rappresenta un'entità politica autonoma, sottoposta ad una propria amministrazione e distinta dal territorio metropolitano. Questa organizzazione nazionale è stata conservata nonostante la creazione di un'organizzazione comune dei mercati. La normativa che si applica nell'Irlanda del Nord obbliga i produttori ad iscriversi preventivamente al Board per poter vendere i suini, li costringe a stipulare contratti con il Board e a vendere i suini unicamente a questo ente a prezzi ed in quantità che esso stesso determina. Per questo fatto, esso costituisce una misura aggiuntiva, implicitamente vietata dai regolamenti in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine.
paragrafo 24
La normativa che si applica nell'Irlanda del Nord è, inoltre, incompatibile con altre norme del regolamento n. 2759/75: l'art. 10, relativo al prezzo dei suini vivi; l'art. 11, che afferma l'intenzione di creare un controllo centralizzato, non nazionale; l'art. 17, n. 1, dal quale si evince che le tariffe prese in considerazione dal regolamento sono destinate ad essere riportate nella tariffa doganale comune; l'art. 17, n. 2, che vieta l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure d'effetto equivalente; l'art. 18, in base al quale il Consiglio può prendere le misure appropriate per fare cessare l'esportazione di suini nei paesi terzi.
paragrafo 25
I produttori di suini dell'Irlanda del Nord non possono agire liberamente nell'acquisto, nella vendita e nell'esportazione dei suini, bensì devono obbligatoriamente venderli tramite il Board; imponendo questo regime, la normativa nord-irlandese concreta una misura o una serie di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'esportazione, incompatibili col diritto comunitario.
paragrafo 26
Il Pigs Marketing Board non può invocare l'art. 44 dell'Atto di adesione: esso non costituisce un monopolio di Stato ai sensi dell'art. 37, n. 1, del Trattato CEE e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 37, n. 2, gli Stati membri debbono astenersi da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel n. 1 o in contrasto con gli articoli relativi all'abolizione dei diritti doganali e delle restrizioni quantitative fra Stati membri; questa disposizione ostava all'adozione, nel 1972, di una normativa quale la Movement of Pigs Regulations.
paragrafo 27
Infatti, il Board è soggetto alle norme più specifiche del Titolo II del Trattato, ed in particolare all'art. 39 in materia di politica agricola comune.
paragrafo 28
In ogni caso, anche se il Board fosse un monopolio di Stato, il Regno Unito avrebbe violato l'art. 37 del Trattato, in quanto non ha provveduto al progressivo riordinamento di questo monopolio, bensì l'ha rafforzato emanando, dopo la firma del Trattato d'adesione, le Movement of Pigs Regulations.
paragrafo 29
Al Pigs Marketing Board si applica l'art. 60 dell'Atto di adesione: in forza del n. 1 di questo, il regime vigente negli Stati originariamente membri della Comunità in particolare in materia di restrizioni quantitative e di misure d'effetto equivalente si applica, nei nuovi Stati membri, a partire dal 1o febbraio 1973; da questa data è stata estesa all'Irlanda del Nord l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, con la quale il Pigs Marketing Board è incompatibile.
paragrafo 30
L'esercizio, da parte del Pigs Marketing Board, dei propri poteri in materia di distribuzione dei suini costituisce una pratica concordata ai sensi dell'art. 85 del Trattato CEE.
paragrafo 31
Il Pigs Marketing Scheme impone, per gli acquisti e per le vendite, condizioni non eque, stabilite da un Board che detiene una posizione dominante in una parte sostanziale del mercato comune: l'Irlanda del Nord, entità politica autonoma e geograficamente distinta dal Regno Unito, costituisce una parte sostanziale di questo. Lo Scheme è dunque incompatibile con l'art. 86 del Trattato CEE.
paragrafo 32
Applicando, nell'Irlanda del Nord, il Pigs Marketing Scheme, il Regno Unito ha egualmente emanato, o mantenuto in vigore, misure in contrasto coll'art. 90 del Trattato CEE.
paragrafo 33
Il Governo del Regno Unito rileva che il Pigs Marketing Board è uno dei dieci enti per il commercio dei prodotti agricoli esistenti nel Regno Unito; questi enti, che si differenziano notevolmente fra di loro quanto a poteri, funzioni ed ambito d'attività, svolgono un compito molto importante nell'economia del paese. Al momento dell'adesione alla Comunità, è risultato evidente che bisognava apportare delle modifiche allo statuto di almeno alcuni di questi enti, per adeguarli agli imperativi del diritto comunitario: i cinque enti per il commercio del latte sono già stati oggetto di tale adeguamento. Sono stati presi contatti con la Commissione per il Pigs Marketing Board per quanto non vi siano dubbi sul fatto che i regolamenti al trasporto dei suini rientrano fra le materie che necessitano di adeguamento.
paragrafo 34
Per quel che riguarda le questioni sottoposte alla Corte, è opportuno osservare che il problema sollevato dalla causa principale è abbastanza limitato e che molte fra le questioni enumerate dalla Magistrate's Court non sono in realtà connesse ai fatti oggetto della causa. In effetti, si tratta unicamente di decidere sulla compatibilità col diritto comunitario delle Movement of Pigs Regulations (Northern Ireland) 1972, in particolare del loro art. 4. La soluzione dipende dal se il Pigs Marketing Board vada considerato un monopolio nazionale ai sensi dell'art. 37 del Trattato. In caso negativo, l'art. 4 delle Regulations costituisce una misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione ai sensi dell'art. 34 del Trattato, vietata, al momento dell'illecito oggetto della causa principale dall'art. 42 dell'Atto d'adesione; in caso contrario, ha importanza decisiva l'art. 37 del Trattato e, a norma dell'art. 44 dell'Atto di adesione, il Regno Unito non è soggetto all'obbligo di adeguarsi prima del 31 dicembre 1977.
paragrafo 35
Le questioni sollevate dalla Magistrate's Court nella sentenza 19 settembre 1977 non riguardano affatto l'interpretazione, bensì l'applicazione del diritto.
paragrafo 36
Quanto alle questioni poste dalla lettera del 10 marzo 1978, esse vengono sollevate solo «incidentalmente», sicché non sono state validamente sottoposte alla Corte. La soluzione di queste questioni non è necessaria per rendere possibile la decisione del giudice nazionale.
paragrafo 37
Più particolarmente, fra le norme richiamate dalla questione sub 1), solamente gli artt. 34 e 37, n. 1, del Trattato, riguardano la causa principale. Non vi è alcun dubbio sull'efficacia diretta dell'art. 34, mentre l'art. 37, n. 1, è direttamente efficace solo dalla fine del 1977.
paragrafo 38
Per quanto riguarda la questione sub 2), essa, benché non si possa mettere in dubbio l'efficacia diretta dei regolamenti, è irrilevante nel presente caso.
paragrafo 39
La questione sub 3) pone un problema di applicazione e non di interpretazione del diritto, e va molto al di là di quanto è necessario per la decisione della causa principale.
paragrafo 40
La leu. a) della questione sub 4) riguarda un problema d'interpretazione, ma non trae origine dai fatti oggetto della causa. Le leu. b), c) e d) sollevano questioni di applicazione del diritto, che la Corte non può risolvere nell'ambito di un procedimento a norma dell'art. 177.
paragrafo 41
Le questioni sub 5) e sub 6) non riguardano l'interpretazione e sono irrilevanti per la causa principale.
paragrafo 42
La questione sub 7) riguarda l'interpretazione dell'Atto di adesione: la soluzione è chiaramente affermativa.
paragrafo 43
Le questioni sottoposte alla Corte sollevano problemi molto complessi e molto importanti per il Regno Unito e per la Comunità nel suo insieme. La Corte dovrebbe quindi limitarsi a fornire al giudice nazionale gli elementi necessari per l'interpretazione dell'art. 37 del Trattato, con riferimento alle Movement of Pigs Regulations.
paragrafo 44
La Commissione delle Comunità europee dubita che, per consentire al giudice nazionale di pronunziare la sua decisione, sia necessario risolvere tutte le questioni che sono state sollevate; inoltre, talune questioni riguardano la compatibilità di norme nazionali con il diritto comunitario. In conformità agli scopi dell'art. 177, la Corte dovrebbe dunque pronunziarsi sull'interpretazione, con riferimento alle misure che, nell'Irlanda del Nord, limitano la distribuzione e il trasporto dei suini.
paragrafo 45
a) delle norme del Trattato CEE relative all'agricoltura e, in particolare, del regolamento n. 2759/75; b) delle norme del Trattato relative all' eliminazione delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri, e c) delle norme del Trattato relative alla concorrenza.
paragrafo 46
Per quanto riguarda la struttura e le attività del Pigs Marketing Board va in particolare rilevato che lo Stato gli ha delegato il potere di obbligare tutti i produttori dei prodotti sottoposti allo Scheme, ed in particolare dei suini destinati alla produzione di «bacon», ad iscriversi ad esso e a limitarsi a vendere i propri prodotti per suo tramite o seguendo le sue direttive. La definizione legale dei «bacon pigs» è tale che i produttori sono obbligati a passare attraverso il Board per vendere praticamente tutti i suini destinati alla macellazione. Oltre ad avere il monopolio dell'acquisto dei «bacon pigs» presso i produttori, l'ente ha importanti partecipazioni nelle industrie di trasformazione e controlla di fatto quasi la metà degli stabilimenti che producono «bacon» nell'Irlanda del Nord. I proventi del Board derivano dai prelievi effettuati sul prezzo di vendita dei suini. L'ente gestisce un «conto speciale», al quale vengono accreditati i saldi attivi e dal quale vengongo prelevati importi da versarsi ai produttori per stabilizzare i prezzi quando questi scendono al disotto di un certo livello. I prezzi praticati ai produttori sono basati sugli incassi ottenuti dalle vendite: l'ente fissa i prezzi da pagarsi ai produttori in base alle sue previsioni annuali di incasso netto sulle vendite dei suini. I prezzi variano in base a vari criteri di qualità; vengono concessi incentivi per le vendite di suini effettuate durante determinati periodi. Il Board corrisponde premi alla consegna, allo scopo di stabilizzare il volume delle vendite e premiare i produttori firmatari di un contratto, i quali forniscano i suini con sufficientemente regolarità quanto al numero. La differenza fra i prezzi contrattuali e quelli «extra contratto» é degna di nota, come lo è il diritto dell'ente di ridurre il numero di suini stabilito dal contratto. Le vendite del Board ai conservatori di carne sono sottoposte ad un sistema di quote, al fine di garantire l'equa ripartizione fra gli stessi; le quote sono stabilite dal ministero. I prezzi vengono stabiliti d'intesa fra il Board e l'associazione dei conservatori di carne dell'Ulster. Il ministero dell'agricoltura partecipa alle attività del Board in vario modo: designa tre degli undici membri del Board; ciascuno dei vari comitati comprende almeno uno dei membri di nomina ministeriale, e il quorum del Board deve comprendere obbligatoriamente almeno uno di detti membri; i verbali delle riunioni vengono trasmessi al ministro; la nomina e le condizioni di lavoro dei dipendenti del Board di grado più elevato vengono sottoposte all'approvazione del ministro; la remunerazione dei membri del Board è stabilita anch'essa dal ministro; gli investimenti del Board che superano un certo «tetto» sono sottoposti all'approvazione del ministro ed amministrati da una società, nella quale due membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal ministero; i contributi versati al Board dai produttori per le spese di amministrazione dello Scheme sono sottoposti all'approvazione del ministero; funzionari del ministero possono essere incaricati di controllare l'attuazione dello Scheme.
paragrafo 47
Da parte sua, l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine consiste essenzialmente in un sistema di prezzi per il mercato interno e, per ciò che riguarda gli scambi con i paesi terzi, in un sistema di protezione e di disciplina basato su prelievi e restituzioni.
paragrafo 48
La Comunità incoraggia la formazione di gruppi o associazioni di produttori quando ciò si rivela necessario per consolidare la posizione sul mercato dei produttori di certi prodotti o di certe regioni della Comunità. Sotto questo aspetto, va rilevato che il concetto comunitario di associazione di produttori esclude la partecipazione del Governo alla sua gestione e quella del legislatore quanto alle norme che la reggono; i produttori debbono avere il diritto di recedere dall'associazione.
paragrafo 49
Con riferimento alle norme del diritto comunitario, il sistema di distribuzione dei suini nell'Irlanda del Nord, amministrato principalmente dal Board in forza dei poteri attribuitigli dalla legge e muniti di sanzione penale, dev'essere considerato come un'organizzazione nazionale di mercato, incompatibile, in linea di principio, con l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine.
paragrafo 50
Questo regime è costituito, secondo la definizione di «organizzazione nazionale di mercato» data dalla Corte, da un «complesso di provvedimenti che pongono sotto il controllo delle pubbliche autorità la disciplina del mercato dei prodotti di cui trattasi»; secondo la Corte, un'organizzazione che opera solamente in una parte di uno Stato membro può egualmente costituire un'organizzazione nazionale di mercato. Spettava quindi unicamente all'autorità comunitaria il decidere della conservazione, in via provvisoria, di qualsiasi regime nazionale di organizzazione, d'intervento o di controllo; ora, per ciò che concerne le carni suine, la Comunità non ha affatto deciso di conservare, foss'anche a titolo provvisorio, il regime vigente nell'Irlanda del Nord.
paragrafo 51
La Corte ha pure affermato che «quando, in forza dell'art. 40 del Trattato, la Comunità emana regolamenti che istituiscono una organizzazione comune dei mercati in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi provvedimento che deroghi a tali regolamenti o ne pregiudichi l'efficacia».
paragrafo 52
L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, come le altre organizzazioni comuni dei mercati, è fondata sul concetto di un mercato, aperto sotto ogni punto di vista, al quale tutti i produttori hanno libero accesso e per il cui funzionamento si usano unicamente gli strumenti propri a questa organizzazione. Ora, il Pigs Marketing Scheme, insieme alle Movement of Pigs Regulations, vieta al produttore l'accesso diretto a qualunque sbocco, nazionale o estero; non può esportare direttamente né, a quanto pare, vendere i propri prodotti all'intervento, nel caso in cui le autorità comunitarie decidano l'acquisto di suini da parte degli enti d'intervento. I prezzi del mercato comunitario possono divenire privi d'interesse per i produttori, i cui prezzi sono fissati dal Board in base alle previsioni dei propri incassi sulle vendite dei suini. L'influenza delle oscillazioni di prezzo è controbilanciata, al livello dei produttori, dal meccanismo del «conto speciale»; il «doppio sistema di prezzi» è atto ad essere impiegato per limitare la produzione se questa viene ritenuta eccessiva. Da qualunque punto di vista li si consideri questi accorgimenti debbono venire considerati come un sistema complementare di controllo e di sostegno dei prezzi, che deroga all'organizzazione comune e che, ben lungi dall'essere opera di una associanzione puramente volontaria fra i produttori, ha come origine e come strumenti di attuazione i provvedimenti emanati dalle autorità nazionali.
paragrafo 53
Anche se il Board potesse essere considerato come una delle «iniziative professionali» ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 2759/75, il sistema che esso amministra è pur sempre puramente nazionale e non deriva da norme o provvedimenti comunitari aventi il carattere di incentivo.
paragrafo 54
Il sistema di limitazione delle vendite dei suini da parte dei produttori costituisce inoltre una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione, vietata, fra gli Stati membri, dall'art. 34 del Trattato CEE. Certo, il Board è libero di cercare i propri mercati di esportazione ed effettivamente esporta; il singolo produttore, però, non è in grado di esportare se non attraverso il Board. Questo obbligo di non vendere se non tramite il Board equivale al divieto assoluto, imposto al produttore, di vendere direttamente.
paragrafo 55
L'influenza esercitata dallo Stato sul Board, insieme ai notevoli interessi che il Board ha nell'industria della conservazione e della trasformazione delle carni suine, significa che l'ente tende ad agire in modo da proteggere l'occupazione nell'industria di trasformazione dell'Irlanda del Nord, limitando le esportazioni di animali vivi in momenti in cui i produttori iscritti potrebbero spuntare prezzi superiori all'esportazione.
paragrafo 56
In base all'art. 42 dell'Atto di adesione, le misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative debbono essere abolite a) più tardi al 1o gennaio 1975.
paragrafo 57
Per quanto riguarda il problema particolare che dev'essere risolto dal giudice nazionale e tenendo conto dell'incompatibilità delle misure in questione con l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine e con l'art. 34 del Trattato, non è necessario risolvere le altre questioni che sono state sollevate.
paragrafo 58
In questa situazione, è opportuno dare alle questioni sollevate dalla Magistrate's Court della contea di Armagh la seguente soluzione:
paragrafo 59
«Tanto l'art. 34 del Trattato CEE quanto il regolamento n. 2759/75 impongono la soppressione dell'obbligo per gli allevatori di suini di vendere unicamente a un ente nazionale per la distribuzione o tramite quest'ultimo; vanno disapplicate tutte le norme di diritto nazionale che contemplano l'obbligo sopra menzionato.»

SENTENZA › In fatto › III — Il procedimento orale

paragrafo 1
Il Pigs Marketing Board (Northern Ireland), accusatore nella causa principale, con l'avv. Christopher Bellamy, avvocato in Inghilterra e nell'Irlanda del Nord; il sig. Raymond Redmond, imputato nella causa principale, con l'avv. R. C. Hill, Q.C., avvocato nella Repubblica d'Irlanda e nell'Irlanda del Nord; il Governo del Regno Unito, rappresentato dall'avv. Peter Denys Scott, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Richard Wainwright, hanno svolto osservazioni orali ed hanno risposto alle domande poste dalla Corte all'udienza del 4 ottobre 1978.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 7 novembre 1978.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 19 settembre 1977, trasmessa con lettera d'accompagnamento del 10 marzo 1978, pervenuta alla Corte il 16 dello stesso mese, il Resident Magistrate di Armagh ha sollevato, in forza dell'art. 177 del Trattato, varie questioni vertenti sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2759, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU L 282, pag. 1), di un complesso di disposizioni del Trattato in materia di eliminazione delle restrizioni quantitative (art. 30 e segg.), di politica agricola comune (in particolare l'art. 40), di norme relative ai monopoli nazionali e alle imprese che godono di diritti speciali o esclusivi (artt. 37 e 90) e di norme sulla concorrenza (artt. 85 e 86), come pure del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all'applicazione di talune norme sulla concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 1962, pag. 993).
punto 2
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penale a carico di un allevatore di suini, per violazione delle norme vigenti nell'Irlanda del Nord, in base alla legislazione locale nel campo della distribuzione delle carni suine, conosciuta sotto il nome di «Pigs Marketing Scheme» e amministrata da un ente denominato «Pigs Marketing Board» (in prosieguo: il Board), costituito in base alla stessa normativa e composto in parte di produttori e in parte di rappresentanti del ministero dell'agricoltura, sotto il controllo di questo;
punto 3
risulta dalle indicazioni fornite nella sentenza di rinvio che questo regime si applica ai suini grassi, detti «bacon pigs», definiti dalla legislazione in materia come suini aventi un peso di 77 kg o più;
punto 4
i produttori possono smerciare detti suini unicamente tramite il Board;
punto 5
questo ha il diritto esclusivo di vendere i «bacon pigs» e il potere di stabilire i prezzi e tutte le altre condizioni di vendita nei confronti dei produttori;
punto 6
a questo scopo, la normativa in materia vieta la vendita di detti suini — salvo alcune eccezioni — da parte di persone diverse dai produttori iscritti al Board e impone a questi di vendere i suini o al Board stesso o per il suo tramite;
punto 7
queste norme sono state integrate dalle Movement of Pigs Regulations 1972, che vietano di trasportare i «bacon pigs» a destinazioni diverse dai centri d'acquisto del Board e senza essere muniti di un'autorizzazione per il trasporto da questo rilasciata;
punto 8
l'osservanza delle norme sopra descritte è sanzionata penalmente, con pene pecuniarie e detentive, oltre al sequestro della merce.
punto 9
Risulta dalla sentenza di rinvio che all'imputato nella causa principale, per aver effettuato il 12 gennaio 1977 il trasporto di 75 «bacon pigs» senza essere munito del documento rilasciato dal Board, viene fatto carico, secondo l'accusa di questo, dinanzi al Resident Magistrate di Armagh di violazione del regolamento 4 (1) delle Movement of Pigs Regulations (Northern Ireland) 1972 e dell'art. 17 (4 A) dell'Argricultural Marketing Act (Northern Ireland) 1964, nella sua versione attuale;
punto 10
nello stesso tempo, il Board ha chiesto la confisca della merce, ma questa instanza è stata abbandonata, in quanto l'imputato ha acconsentito a dichiararsi «colpevole»;
punto 11
dinanzi al Resident Magistrate, l'imputato ha dichiarato, a sua difesa, che le norme del Pigs Marketing Scheme e delle Movement of Pigs Regulations fatte valere contro di lui sono incompatibili col diritto comunitario e, in particolare, con i regolamenti in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine e con le norme del Trattato relative alla concorrenza;
punto 12
il Board ha difeso la legittimità del Pigs Marketing Scheme, richiamandosi all'art. 37 del Trattato CEE, relativo ai monopoli nazionali che presentano carattere commerciale, e all'art. 44 dell'Atto di adesione, che stabilisce, per l'adeguamento di questi monopoli alle esigenze del mercato comune, il termine del 31 dicembre 1977;
punto 13
di fronte a queste due tesi contrapposte, il Resident Magistrate ha ritenuto che, poiché l'accusa è fondata su di una norma penale la cui applicazione può comportare per l'imputato la condanna ad una pena detentiva e/o pecuniaria, sia importante stabilire se l'eventuale condanna sia compatibile col diritto comunitario.
punto 14
Allo scopo di chiarire questo problema, con sentenza 19 settembre 1977 il Resident Magistrate ha deciso di sottoporre la questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, onde accertare se la condanna dell'imputato in base alla normativa nordirlandese sarebbe compatibile col diritto comunitario;
punto 15
nel testo della sentenza, il Resident Magistrate ha formulato le seguenti questioni: «Se il Board sia una “impresa”. Se sia una “organizzazione di mercato”. Se sia un “monopolio di stato di carattere commerciale”. Se sia tutte e tre le cose, oppure una combinazione di due di esse. 1. Qualora sia un'impresa, lo è ai sensi degli artt. 85 e 86? In caso affermativo, date le disposizioni del suo Scheme, le attività del Board trasgrediscono manifestamente detti articoli — in particolare l'art. 85, n. 1, leu. a), b) e c). 2. Qualora sia una “organizzazione nazionale di mercato”, ricade forse sotto l'art. 2 del regolamento n. 26, in modo da fruire delle esenzioni ivi contemplate? A mio parere, questo specifico regolamento vale solo per le organizzazioni nazionali di mercato puramente volontarie, non già obbligatorie. Il Board gestisce il suo Scheme in via obbligatoria e con restrizioni; ad es. “Il produttore che non sia iscritto come tale o non sia esente dall'iscrizione (registration) non può vendere suini”. Ma anche se il Board ricade sotto l'art. 2 del regolamento n. 26, non è stata fornita alcuna prova, né sono riuscito a trovare alcuna decisione della Commissione CEE relativa all'esenzione del Board dall'applicazione dell'art. 85 del Trattato CEE. 3. Qualora sia un “monopolio di Stato di carattere commerciale”, rientra forse nell'art. 37, n. 1, del Trattato di Roma, e fruisce quindi dell'art. 44 del Trattato di adesione il quale contempla un periodo transitorio fino al 31 dicembre 1977? 4. Qualora sia un “monopolio di Stato di carattere commerciale” ai sensi dell'art. 37 del Trattato di Roma e il periodo di grazia per il riordinamento non scada prima del 31 dicembre 1977, ciò lo sottrae forse sino a detta data all'efficacia immediata degli artt. 85 e 86? Oppure si può sostenere che le “imprese” ai sensi degli artt. 85 e 86 comprendono i monopoli di Stato? Mr. Girvan sostiene che il termine “impresa” non è definito, ma viene usato come distinto da “monopoli di Stato”. 5. Le attività del Board rientrano nel n. 3 dell'art. 85 e sono quindi esenti dal disposto del n. 1? La questione non è stata sollevata. Il Board, se è esente dall'applicazione dell'art. 85 per effetto del n. 3 di questo, non ha bisogno di rifarsi all'argomento del “periodo transitorio”. 6. E cosa dobbiamo pensare dell'art. 8 del Trattato di Roma il quale stabilisce che: “1. Il mercato comune è progressivamente instaurato nel corso di un periodo transitorio di dodici anni. … 2. Per ciascuna tappa è previsto un complesso di azioni che devono essere intraprese e condotte insieme”. Queste disposizioni hanno forse rilievo nella presente causa?»
punto 16
Il Board ha interposto appello contro questa sentenza davanti alla Northern Ireland Court of Appeal, Belfast, chiedendole di stabilire se la Magistrate's Court potesse legittimamente rinviare la causa alla Corte di giustizia delle Comunità europee e se, nel procedimento in corso dinanzi alla Magistrate's Court, si ponesse una questione d'interpretazione del Trattato; in caso affermativo, se una decisione su detto punto fosse necessaria per consentire al Resident Magistrate di pronunziare la sentenza; infine, se la Magistrate's Court avesse esercitato correttamente i propri poteri discrezionali decidendo di rinviare la causa alla Corte di giustizia;
punto 17
la Northern Ireland Court of Appeal, dopo aver richiamato i motivi che hanno indotto il Resident Magistrate a disporre il rinvio in via pregiudiziale in forza dell'art. 177, con sentenza 8 marzo 1978, ha respinto l'appello proposto dal Board, ritenendo che spettasse al Resident Magistrate acclarare le questioni giuridiche relative all'esercizio della propria competenza;
punto 18
il 10 marzo seguente, il Resident Magistrate ha trasmesso la propria sentenza 19 settembre 1977 alla Corte di giustizia con una lettera di accompagnamento in cui si dichiara che: «è sorta la questione … se il giudice nazionale possa applicare determinate leggi dell'Irlanda settentrionale» e che gli antefatti della causa e le questioni ivi sollevate con la sentenza del 19 settembre 1977, «incidentalmente, sollevano pure le seguenti questioni»: «1. Se gli artt. 30, 31, 32, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 85, 86 e 90 del Trattato che ha istituito la Comunità economica europea siano direttamente efficaci in modo da attribuire ai singoli dei diritti che i giudici del Regno Unito devono tutelare. 2. Se i regolamenti nn. 121/67, 2759/75 e tutti gli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato della carne suina adottati a norma del Trattato CEE siano direttamente applicabili in modo da attribuire ai singoli dei diritti che i giudici del Regno Unito devono tutelare. 3. Se, qualora vengano interpretati correttamente gli articoli e i regolamenti da soli, ovvero qualsiasi norma di diritto comunitario pertinente, il Pigs Marketing Scheme (piano per lo smercio dei suini) nell'Irlanda settentrionale sia in contrasto con le norme del diritto comunitario. 4. Se, in forza dei soprammenzionati articoli, regolamenti o di qualsiasi norma di diritto comunitario, uno Stato membro possa: a) mantenere in vigore un'organizzazione nazionale del mercato dal momento in cui è in vigore l'organizzazione comune del mercato; b) obbligare i produttori soggetti alla sua giurisdizione ad iscriversi presso il Pigs Marketing Board (Northern Ireland) prima di poter vendere dei suini; c) obbligare i produttori soggetti alla sua giurisdizione a stipulare contratti col Board ed a vendere suini unicamente a questo a prezzi e in quantità stabiliti dal Board stesso; d) permettere al Board di vendere, mediante provvedimento espresso o implicito d'intervento, tutti i suini soggetti allo Scheme. 5. Se l'imposizione di detti obblighi, concernenti la disciplina totale del numero di suini prodotti, delle vendite e dei prezzi controllati, costituisca trasgressione del diritto comunitario in quanto essi possono essere misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'esportazione, tenuto presente che le leggi dell'Irlanda settentrionale di cui trattasi hanno come uno dei loro principali scopi ed effetti l'impedire l'esportazione di suini nella Repubblica d'Irlanda. 6. Se, alla data dell'adesione, il Regno Unito fosse compreso in un'organizzazione comune di mercato per, quanto riguarda l'agricoltura e in particolare la carne suina e i suini vivi, e, in caso affermativo, se essa fosse in vigore dal 1o febbraio 1973. 7. Se il Governo del Regno Unito potesse, nel maggio 1972, istituire le Movement of Pigs Regulations (disposizioni sul traffico dei suini) (Northern Ireland) 1972.»
punto 19
Il Governo del Regno Unito ha esposto, sia nelle osservazioni scritte che nelle osservazioni orali davanti alla Corte, varie considerazioni sulle questioni poste dal Resident Magistrate;
punto 20
in primo luogo, le questioni enumerate nella sentenza del 19 settembre 1977 sarebbero, per la maggior parte, non questioni d'interpretazione, bensì questioni relative all'applicazione del diritto comunitario e, in quanto tali, non potrebbero essere risolte dalla Corte di giustizia;
punto 21
in secondo luogo, le questioni formulate nella lettera d'accompagnamento del 10 marzo 1978, che il giudice stesso dichiara essere sorte solo «incidentalmente», non si potrebbero considerare come validamente sottoposte alla Corte;
punto 22
dinanzi al grande numero delle questioni sollevate e tenuto conto della complessità e dell'importanza della causa, sarebbe difficile per il Governo identificare i problemi giuridici sollevati nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al Resident Magistrate;
punto 23
per questo motivo, detto Governo ha invitato la Corte, onde permettergli di preparare le sue difese orali, ad informarlo in anticipo delle questioni che essa considera pertinenti;
punto 24
del resto, solo l'esame degli artt. 34 e 37 del Trattato — relativi alle restrizioni quantitative alle esportazioni e, rispettivamente al regime dei monopoli di Stato — gli sembra necessario per risolvere le questioni sollevate davanti al giudice nazionale.
punto 25
Nell'ambito della ripartizione delle funzioni giurisdizionali fra i giudici nazionali e la Corte, ripartizione effettuata dall'art. 177 del Trattato, il giudice nazionale, che è l'unico ad avere conoscenza diretta dei fatti della causa come pure delle argomentazioni delle parti, e che dovrà assumersi la responsabilità dell'emananda pronunzia, è nella situazione più idonea per valutare, con piena cognizione di causa, la pertinenza delle questioni di diritto sollevate dalla causa di cui è investito e la necessità di una pronunzia pregiudiziale per poter emettere la sentenza;
punto 26
ciononostante, in caso di questioni eventualmente formulate in modo improprio o che eccedano l'ambito delle funzioni attribuitele dall'art. 177, spetta alla Corte di giustizia estrarre dal complesso degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione del provvedimento di rinvio, gli elementi di diritto comunitario che richiedono l'interpretazione — o, se del caso, un giudizio di validità — tenuto conto dell'oggetto della controversia;
punto 27
in proposito, è opportuno rilevare che il Resident Magistrate ha espresso chiaramente, nella sentenza 19 settembre 1977, i dubbi ai quali dà origine la qualificazione giuridica della normativa di cui è causa, alla luce del diritto comunitario, e che egli ha fatto notare che la scelta fra le varie norme invocate dalle parti deve dipendere dalla soluzione di detta questione preliminare;
punto 28
le questioni enumerate nella lettera del 10 marzo 1978 sono manifestamente derivate dal punto nel frattempo sostenuto dal Board dinanzi alla Court of Appeal di Belfast, se, cioè il Resident Magistrate avesse usato correttamente il suo potere discrezionale per quanto riguarda le questioni giuridiche da lui sollevate e la necessità di sottoporle alla Corte di giustizia;
punto 29
il confronto con la sentenza del 19 settembre 1977 mostra, in ogni caso, che queste ulteriori questioni servono unicamente a chiarire e precisare quelle in precedenza sollevate;
punto 30
è quindi opportuno tener conto di entrambe le serie di questioni, per individuare i problemi d'interpretazione sollevati nell'ambito del procedimento penale pendente dinanzi al Resident Magistrate;
punto 31
per quanto riguarda la difficoltà rilevata dal Governo del Regno Unito, di identificare, nell'ampia gamma di questioni sollevate dal Resident Magistrate, quelle che vanno considerate decisive, non è sembrato possibile alla Corte dare anticipatamente indicazioni ad uno dei partecipanti al procedimento senza rischiare di fissare il proprio atteggiamento prima della decisione finale e di compromettere, inoltre, le possibilità di difesa degli altri partecipanti.

SENTENZA › In diritto › Sulla qualificazione giuridica del Pigs Marketing Scheme alla luce delle disposizioni del Trattato e del diritto derivato

punto 32
In via preliminare, il Resident Magistrate desidera ottenere tutti gli elementi per l'interpretazione del diritto comunitario atti a consentirgli di qualificare il Pigs Marketing Scheme, alla luce delle disposizioni del Trattato e del diritto derivato, al fine di individuare le disposizioni che gli consentano di emettere un giudizio sulla compatibilità dello «Scheme» stesso col diritto comunitario;
punto 33
in proposito vengono prese in considerazione tre ipotesi: che il Pigs Marketing Scheme, e il suo organo di gestione, il Board, vadano considerati come un «monopolio nazionale avente carattere commerciale» ai sensi dell'art. 37 del Trattato, di guisa che le sue operazioni sarebbero esenti, almeno fino al 31 dicembre 1977, in forza dell'art. 44 dell'Atto di adesione, dall'applicazione delle disposizioni del Trattato in materia di restrizioni quantitative, oppure come una «impresa», con la conseguente applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza, fatti salvi i particolari privilegi che possono eventualmente derivare dall'art. 90 ovvero, infine, come una «organizzazione nazionale di mercato», nel qual caso sorgerebbe il problema della compatibilità di un'organizzazione del genere con l'organizzazione comune dei mercati esistente per il settore di cui trattasi.
punto 34
La soluzione del suddetto problema di qualificazione va dedotta dal sistema generale del Trattato CEE e dalla funzione, nell'ambito di tale sistema, delle disposizioni relative all'agricoltura;
punto 35
a questo proposito, bisogna ricordare anzitutto che il Pigs Marketing Scheme riguarda un settore di attività economica, e cioè la produzione e la vendita di un particolare tipo di suini, che rientra in un'organizzazione comune dei mercati disciplinata, al momento dell'adesione della Gran Bretagna, dal regolamento 13 giugno 1967 n. 121 (GU, pag. 2283), e, all'epoca dei fatti, dal regolamento 29 ottobre 1975 n. 2759, tutt'ora in vigore;
punto 36
è pacifico che questa organizzazione comune dei mercati si applica nell'intero territorio del Regno Unito, a partire dal 1o febbraio 1973, in forza delle norme generali dell'Atto di adesione e della specifica norma di cui all'art. 60, n. 1, di questo Atto;
punto 37
dall'art. 38, n. 2, del Trattato CEE, risulta che le norme del Trattato relative alla politica agricola comune prevalgono, in caso di divergenze, sulle altre norme relative all'instaurazione del mercato comune;
punto 38
le disposizioni specifiche che istituiscono un'organizzazione comune dei mercati hanno quindi la precedenza, nella specifica materia, sul regime contemplato dall'art. 37 a favore dei monopoli nazionali aventi carattere commerciale;
punto 39
di conseguenza, il termine speciale di cui all'art. 44 dell'Atto di adesione non può essere invocato al fine di giustificare la normativa nazionale e l'attività di un ente nazionale quale il Board, in un settore per il quale esiste un'organizzazione comune dei mercati;
punto 40
è perciò irrilevante se il Pigs Marketing Scheme e il Board abbiano carattere di «monopolio nazionale» ai sensi dell'art. 37, poiché l'applicazione di questa norma è esclusa, in ogni caso, dal 1o febbraio 1973, a causa dell'estensione al Regno Unito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine.
punto 41
Nelle osservazioni presentate alla Corte, il Board ha sostenuto di considerarsi, tenuto conto della natura della propria attività nonché dei poteri conferitigli dalla legislazione dell'Irlanda del Nord, un'impresa cui sono attribuiti «diritti speciali o esclusivi» ai sensi dell'art. 90 del Trattato;
punto 42
questo articolo, congiuntamente all'art. 37, relativo ai monopoli nazionali, avrebbe l'effetto di escludere l'applicazione alle attività del Board delle regole generali relative all'organizzazione dei mercati per la carne suina.
punto 43
È opportuno osservare in proposito, in aggiunta a quanto si è detto sopra in merito all'art. 37, che l'art. 90, n. 1, dispone espressamente che gli Stati membri, per quanto riguarda le imprese di cui trattasi, «non emanano né mantengono … alcuna misura contraria alle norme del presente Trattato»;
punto 44
la qualificazione giuridica del Board come impresa con diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'art. 90 non avrebbe quindi l'effetto di esentare la sua attività dalle norme del diritto comunitario e, in particolare, da quelle che riguardano la libera circolazione delle merci e l'organizzazione comune dei mercati agricoli.
punto 45
Infine, è stata sollevata la questione del se possa ammettersi un regime particolare per l'attività del Board in quanto il Pigs Marketing Scheme costituisce una «organizzazione nazionale di mercato»;
punto 46
nel procedimento dinanzi al Resident Magistrate, sembra che questo concetto sia stato dedotto in particolare dall'art. 2 del regolamento n. 26, relativo all'applicazione di talune norme di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli.
punto 47
Come la Corte ha avuto occasione di rilevare nella sentenza 10 dicembre 1974 (causa 48/74, Charmasson, Racc., pag. 1383), nel sistema del Trattato le organizzazioni nazionali di mercato erano ammesse solo in via transitoria e sono destinate ad essere sostituite, conformente a quanto stabilisce l'art. 43, n. 3, da organizzazioni comuni dei mercati;
punto 48
salvo che per i settori oggetto della riserva di cui all'art. 60, n. 2, dell'Atto di adesione, questo effetto sostitutivo ha avuto luogo, per il Regno Unito, in forza dello stesso Atto, il 1o febbraio 1973, come si è detto sopra;
punto 49
per quanto riguarda il richiamo, nel regolamento n. 26, alle organizzazioni nazionali di mercato, va rilevato che le norme di questo regolamento, recante la data del 4 aprile 1962, tengono conto della situazione esistente nel periodo transitorio, e che, nel 5o considerando della motivazione di detto regolamento, è espressamente fatta salva l'ulteriore realizzazione di una politica agricola comune;
punto 50
è quindi del pari irrilevante accertare se il Pigs Marketing Scheme dell'Irlanda del Nord possa essere eventualmente qualificato come «organizzazione nazionale di mercato».

SENTENZA › In diritto › Sulla valutazione del Pigs Marketing Scheme rispetto all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine

punto 51
Da quanto precede risulta che le questioni determinanti per la decisione della causa pendente dinanzi al Resident Magistrate riguardano la compatibilità, con le norme sulla libera circolazione delle merci e sull'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, di un regime di mercato istituito dalle leggi di uno Stato membro ed amministrato da un ente il quale, avendo a sua disposizione strumenti coercitivi di carattere pubblicistico, ha il potere di controllare il settore di mercato in questione mediante provvedimenti come l'obbligo, per i produttori, di iscriversi al detto ente per poter vendere i prodotti; l'obbligo di vendere esclusivamente a questo ente o per il suo tramite, alle condizioni da questo fissate; nonché il divieto di trasportare le merci in questione senza autorizzazione.
punto 52
Al fine di risolvere dette questioni, è opportune chiarire previamente il rapporto esistente fra le norme comunitarie citate dal Resident Magistrate, e cioè i regolamenti nn. 121/67 e 2759/75, e le norme del Trattato in materia di eliminazione delle restrizioni quantitative e particolarmente gli artt. 30 e 34 del Trattato;
punto 53
il regolamento n. 121/67, che si applicava al momento dell'adesione del Regno Unito, conteneva all'art. 19 norme espresse in tema di abolizione dei diritti doganali e delle restrizioni quantitative;
punto 54
il fatto che queste norme non siano state riprodotte nel regolamento n. 2759/75, che è il testo unico della materia in esame, è dovuto — come la Commissione ha dichiarato — a motivi di metodo in base ai quali, nei testi unici in materia agricola, vengono omesse tutte le disposizioni che si limitano a riprodurre le norme del Trattato;
punto 55
di conseguenza, nel sistema del regolamento n. 2759/75, attualmente in vigore, le norme del Trattato relative alla soppressione degli ostacoli tariffari commerciali per gli scambi intracomunitari — e in particolare gli artt. 30 e 34 relativi alla abolizione delle restrizioni quantitative e di tutte le misure d'effetto equivalente, all'importazione e all'esportazione — vanno considerate come parte integrante dell'organizzazione comune dei mercati.
punto 56
Come la Corte ha ricordato nella sentenza 18 maggio 1977 (causa 111/76, Van den Hazel, Racc. pag. 901), quando, in forza dell'art. 40 del Trattato, la Comunità ha emanato una disciplina che istituisce un'organizzazione comune dei mercati in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi provvedimento che vi deroghi o ne pregiudichi l'efficacia;
punto 57
per effettuare questa valutazione a proposito del Pigs Marketing Scheme, è opportuno tenere presente che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, come altre organizzazioni comuni dei mercati, è basata sul principio di un mercato aperto, al quale tutti i produttori hanno libero accesso, e il cui funzionamento è retto unicamente sugli strumenti giuridici contemplati da detta organizzazione;
punto 58
è quindi incompatibile coi principi di detta organizzazione dei mercati qualsiasi disposizione o prassi nazionale atta a modificare le correnti d'importazione o d'esportazione, o ad influire sulla formazione dei prezzi sul mercato, in quanto ai produttori venga impedito di effettuare liberamente gli acquisti e le vendite, nello Stato dove sono stabiliti o in qualsiasi altro Stato membro, alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria, e di giovarsi direttamente delle misure d'intervento e di qualsiasi altra misura normalizzatrice del mercato contemplata dall'organizzazione comune;
punto 59
un'azione siffatta, svolta sul mercato da un ente istituito da uno Stato membro al difuori di quanto stabilito dalla normativa comunitaria, non può giustificarsi con il perseguimento di scopi particolari di politica economica, nazionale o regionale, dal momento che l'organizzazione comune dei mercati — come si evince dal 3o considerando del regolamento n. 2759/75 — persegue per l'appunto scopi del genere a livello comunitario, a condizioni accettabili per l'intera Comunità e tenendo conto delle esigenze di tutte le sue regioni;
punto 60
qualsiasi intervento di uno Stato membro o delle sue autorità regionali o delegate, nel gioco del mercato, al difuori di quelli specificamente contemplati dal regolamento comunitario, rischia di ostacolare il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e di attribuire vantaggi ingiustificati a determinati gruppi di produttori o di consumatori, ai danni dell'economia di altri Stati membri o di altri gruppi economici nella Comunità;
punto 61
in proposito, non può essere accolta la tesi del Board, secondo la quale la sua politica dei prezzi dipenderebbe dall'andamento del mercato e quindi non perturberebbe affatto la formazione dei prezzi voluta dal regolamento;
punto 62
questa circostanza non impedisce infatti per nulla che la normativa nazionale di cui è causa abbia l'effetto di porre i produttori in una posizione totalmente subordinata al Board e di precludere loro l'accesso al mercato alle condizioni stabilite dal Trattato e dall'organizzazione comune dei mercati creata in forza di questo;
punto 63
a questo proposito, è opportuno ricordare l'art. 2 del regolamento n. 2759/75, che contempla un complesso di provvedimenti volti ad incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali che permettono di agevolare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, grazie soprattutto alla migliore organizzazione della produzione, della trasformazione o della distribuzione dei prodotti;
punto 64
questa norma, tuttavia, permette di prendere provvedimenti del genere solamente nell'ambito di una procedura comunitaria volta a garantire che l'interesse generale della Comunità sia tutelato e siano rispettati gli scopi stabiliti dall'art. 39 del Trattato;
punto 65
si devono quindi risolvere le questioni poste dal Resident Magistrate nel senso che va considerato incompatibile con le esigenze derivanti tanto dagli artt. 30 e 34 del Trattato CEE quanto dal regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975 n. 2759, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina, il regime di mercato istituito, su scala nazionale o regionale, dalla legislazione di uno Stato membro e gestito da un ente che abbia il potere, grazie ai mezzi coattivi a sua disposizione, di controllare il settore di mercato di cui trattasi o una parte di questo, mediante provvedimenti quali la subordinazione della vendita della merce alla registrazione del produttore presso l'ente in questione; il divieto di qualsiasi vendita che non venga effettuata a detto ente o per il suo tramite, alle condizioni da esso determinate; nonché il divieto di qualisiasi trasporto, non autorizzato dal suddetto ente, della merce di cui trattasi;
punto 66
per risolvere le questioni sollevate dal Resident Magistrate, si deve inoltre precisare che tutte le norme citate sono direttamente efficaci e conferiscono quindi ai singoli diritti che i giudici degli Stati membri sono tenuti a tutelare;
punto 67
questa conseguenza deriva in primo luogo dalla natura stessa degli artt. 30 e 34 del Trattato e, in secondo lugo, dall'art. 189, a norma del quale ogni regolamento è «direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri»;
punto 68
conformemente a quanto precede, gli effetti sopra precisati si sono prodotti, a termini dell'Atto di adesione e specialmente degli artt. 2, 42 e 60, n. 1, nell'intero territorio del Regno Unito, a partire dal 1o febbraio 1973;
punto 69
in proposito, il fatto che uno degli elementi del Pigs Marketing Scheme — cioè le Movement of Pigs Regulations — sia stato introdotto nel 1972, successivamente alla data della firma del Trattato di adesione, non modifica questa situazione, dato che la preminenza del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale vale indipendentemente dal rapporto temporale fra le norme in questione.
punto 70
Il Resident Magistrate solleva ancora una questione particolare — relativa alle restrizioni poste al trasporto dei suini dalle Movement of Pigs Regulations — allo scopo di accertare se queste restrizioni possano essere eventualmente giustificate dallo scopo di facilitare la repressione dell'intensa attività di contrabbando che, a quanto pare, ha luogo al confine tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda a causa della differenza dei corsi della «sterlina verde» e della conseguente corresponsione degli importi compensativi monetari;
punto 71
a sua volta, il Board ha sottolineato il legame esistente fra questo aspetto del Pigs Marketing Scheme e la repressione del contrabbando.
punto 72
Non si può ammettere che un divieto di trasporto, incompatibile tanto con la libertà degli scambi fra Stati membri quanto con l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, venga giustificato col fatto che una restrizione del genere può, fra l'altro, facilitare il controllo al confine e la repressione di determinate frodi;
punto 73
l'eliminazione di questi abusi, in mancanza dell'eliminazione della loro causa monetaria, può essere perseguita solo con mezzi compatibili col normale funzionamento del mercato comune;
punto 74
di conseguenza, non si possono invocare considerazioni relative alla repressione delle frodi per giustificare il regime criticato dinanzi al Resident Magistrate.
punto 75
Dato quanto precede, non appare necessario risolvere le questioni sollevate dal Resident Magistrate in merito all'interpretazione degli artt. 85 e 86 del Trattato ed al rapporto di queste norme con l'art. 37.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 76
Le spese sostenute dal Governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dare luogo a rifusione;
punto 77
nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente davanti alla Magistrate's Court della contea di Armagh, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Magistrate's Court della Contea di Armagh, con sentenza 19 settembre 1977 e con la lettera di accompagnamento del 10 marzo 1978, dichiara: 1o Va considerato incompatibile con le esigenze derivanti tanto dagli artt. 30 e 34 del Trattato CEE quanto dal regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2759, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina, il regime di mercato istituito, su scala nazionale o regionale, dalla legislazione di uno Stato membro e gestito da un ente che abbia il potere, grazie ai mezzi coattivi a sua disposizione, di controllare il settore di mercato di cui trattasi o una parte di questo, mediante provvedimenti quali la subordinazione della vendita della merce alla registrazione del produttore presso l'ente in questione; il divieto di qualsiasi vendita che non venga effettuata a detto ente o per il suo tramite, alle condizioni da esso determinate; nonché il divieto di qualsiasi trasporto, non autorizzato dal suddetto ente, della merce di cui trattasi. 2o Gli artt. 30 e 34 del Trattato CEE e il regolamento n. 2759/75 sono direttamente efficaci e conferiscono ai singoli diritti che i giudici degli Stati membri sono tenuti a tutelare. 3o Gli effetti sopra precisati si sono prodotti, a termini dell'Atto di adesione e specialmente degli artt. 2, 42 e 60, n. 1, nell'intero territorio del Regno Unito a partire dal 1o febbraio 1973.

Firme

Kutscher Mackenzie Stuart Donner Pescatore Sørensen O'Keeffe Bosco Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 novembre 1978 Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente H. Kutscher

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