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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21889 del 20/09/2017 (Rv. 645676 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Nuove eccezioni - Nozione - Proponibilità in appello - Divieto - Operatività per l'amministrazione finanziaria - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645676-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale: esso, pertanto, non limita affatto la possibilità dell'Amministrazione di difendersi in tale giudizio, né quella d'impugnare la sentenza che lo conclude, qualora la stessa abbia accolto una domanda avversaria per ragioni diverse da quelle poste dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale che, ritenutane la “novità”, aveva escluso qualificandole come nuove, di potere esaminare le difese dell’Agenzia delle entrate già proposte in primo grado, concernenti le movimentazioni bancarie sulle quali si fondava l’accertamento emesso a carico del contribuente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)