Sez. 3 - , Sentenza n. 10806 del 05/06/2020 (Rv. 658033 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art. 616 c.p.c. di rimessione ad altro giudice - Termine fissato dal giudice in misura superiore a quella prevista dall'art. 307, comma 3, c.p.c. - Conseguenze - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
In tema di opposizione all'esecuzione, ove il giudice, all'esito della fase sommaria, erroneamente assegni alle parti, con l'ordinanza ex art. 616 c.p.c., un termine maggiore rispetto a quello di tre mesi previsto dall'art. 307, comma 3, c.p.c. per introdurre il giudizio di merito o riassumerlo davanti all'ufficio giudiziario competente, non incorre in decadenza la parte che instauri tale giudizio oltre lo spirare dei tre mesi, ma entro il termine in concreto assegnatogli, poiché la legge rimette al giudice di determinare un termine di decadenza entro un limite minimo e massimo, ma non fissa essa stessa un termine perentorio, sostitutivo di quello giudiziario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)