Sez. 3 - , Sentenza n. 11204 del 24/04/2019 (Rv. 653709 - 02)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Ordinanza che dichiara l'incompetenza ex art. 50 c.p.c.. - Termine fissato dal giudice - Erroneità - Conseguenze - Termine di cui all'art. 50 c.p.c. - Applicabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
Il termine assegnato dal giudice, con il provvedimento che dichiara la propria incompetenza, per la riassunzione ai sensi dell'art. 50, comma 1, c.p.c. non può essere inferiore o superiore a quello minimo e massimo stabiliti dall'art. 307, comma 3, c.p.c.; ne consegue che - analogamente all'ipotesi in cui il giudice si sia astenuto dall'esercitare il potere discrezionale - trova applicazione sussidiaria esclusivamente il termine perentorio massimo previsto dalla norma di legge che è quello di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento che dichiara l'incompetenza del giudice adito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)