Sez. 2, Sentenza n. 1059 del 14/04/1973 (Rv. 363515 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DIMISSIONI VOLONTARIE - CLAUSOLE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DETERMINANTI L'AMMONTARE DELLA INDENNITA DI ANZIANITA IN MISURA INFERIORE A QUELLA PREVISTA PER IL LICENZIAMENTO - ILLEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DIMISSIONI VOLONTARIE - CLAUSOLE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DETERMINANTI L'AMMONTARE DELLA INDENNITA DI ANZIANITA IN MISURA INFERIORE A QUELLA PREVISTA PER IL LICENZIAMENTO - ILLEGITTIMITA.*
Le clausole dei contratti collettivi che stabiliscono l'ammontare dell'indennita di anzianita, per l'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni volontarie, in misura inferiore a quella prevista per la cessazione del rapporto per licenziamento, sono illegittime perche contrastano con i principi dell'art 9 della legge 15 luglio 1966 n 605 - ispirati alla natura retributiva dell'indennita - e con l'art 2120, primo comma, cod civ, modificato a seguito della declaratoria di parziale illegittimita costituzionale apportata dalla sentenza 27 giugno 1968 n 75. Conseguentemente, l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dal terzo comma dell'art 2120 citato deve ritenersi limitata soltanto alla Determinazione dell'ammontare dell'indennita e non puo estendersi anche alla previsione di un trattamento deteriore in relazione a determinate fattispecie estintive del rapporto di lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Costituzione art. 36, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)