Sez. L, Sentenza n. 6116 del 11/11/1988 (Rv. 460522 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - PER EFFETTO DI NUOVO CONTRATTO - IN RELAZIONE A DIRITTI SORTI A FAVORE DELLE PARTI DEL RAPPORTO DI LAVORO - FATTISPECIE RELATIVA AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA E QUIESCENZA DEL PERSONALE DELLA CARIPLO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - PER EFFETTO DI NUOVO CONTRATTO - IN RELAZIONE A DIRITTI SORTI A FAVORE DELLE PARTI DEL RAPPORTO DI LAVORO - FATTISPECIE RELATIVA AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA E QUIESCENZA DEL PERSONALE DELLA CARIPLO.*
In difetto di specifico mandato, o di successiva adesione o ratifica, degli interessati, il contratto collettivo non può incidere su diritti sorti, a favore delle parti del rapporto di lavoro, in virtù di un precedente contratto collettivo, per l'avvenuto perfezionamento delle fattispecie costitutive ad essi corrispondenti o comunque per effetto di prestazioni eseguite, come il diritto ad una determinata pensione integrativa aziendale, sorto alla cessazione del rapporto, alla stregua della disciplina all'epoca vigente, e correlato all'attività lavorativa svolta. (nella specie, l'impugnata sentenza - dopo aver interpretato gli artt. 5 e 7 dell'accordo del 9 maggio 1960 per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale della CARIPLO nel senso che il complessivo e normale trattamento economico annuale dei dipendenti in servizio, al cui ottantacinque per cento doveva corrispondere il complessivo trattamento economico dei pensionati, fosse costituito soltanto dalle voci elencate nell'art. 7, con la conseguente irrilevanza, sulla misura del trattamento pensionistico, della successiva istituzione di voci retributive non comprese in detta elencazione aveva escluso che la disciplina del 1960 avesse in seguito subito modifiche in peius, affermando che comunque il trattamento pensionistico integrativo, previsto da fonte collettiva, era dalla stessa illimitatamente modificabile. La suprema Corte ha cassato la decisione, ritenendo non adeguatamente motivata l'interpretazione delle clausole contrattuali accolta dai giudici del merito e giudicando erronea, alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, l'affermazione dell'illimitata modificabilità della disciplina collettiva). (V 4408/87, mass n 453138; (V 5592/86, mass n 448082; (V 6493/84, mass n 438077; (V 142/83, mass n 424950; (contra 689/88, mass n 457135; (contra 260/86, mass n 443895).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)