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Sez. 2, Sentenza n. 96 del 10/01/1967 (Rv. 325773 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - TESTAMENTO FALSO - RESPONSABILITA CIVILE DELL'AUTORE -QUERELA DI FALSO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325773-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - TESTAMENTO FALSO - RESPONSABILITA CIVILE DELL'AUTORE -QUERELA DI FALSO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Qualora in un giudizio si controverta soltanto sulla responsabilita di colui che ha redatto un testamento falso ed ha conseguito per effetto di esso la eredita e sull'Obbligo allo stesso incombente del risarcimento dei danni, e non cada in discussione la efficacia probatoria del testamento, ne se ne richieda la eliminazione come mezzo di prova, non occorre, per la prova della responsabilita del preteso autore del fatto illecito, che sia proposta formalmente la querela di falso, che ha il solo scopo della eliminazione del documento falso come mezzo di prova e della tutela della fede pubblica.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Civ. art. 606, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)