Sez. L, Sentenza n. 24225 del 30/12/2004 (Rv. 579080 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Controversie relative ai rapporti di pubblico impiego privatizzato - Contratti collettivi - Interpretazione diretta da parte del giudice di legittimità - Limiti - Applicabilità ai contratti integrativi - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE
Considerato il carattere di "eccezione," rispetto alla regola tuttora operante secondo cui la interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito, l'area di applicazione della disposizione di cui al comma quinto° dell'art. 63 D.Lgs. n. 165 del 2001 (che consente di denunciare direttamente, con il ricorso per cassazione, la violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi "nazionali" di cui all'art. 40, "ai quali, peraltro, si riferisce esclusivamente anche il successivo art. 64 ") non può essere estesa alla diversa ipotesi dei contratti "integrativi" contemplati dallo stesso art., il cui testo contrappone chiaramente questo livello di contrattazione a quello "nazionale". (Fattispecie relativa al contratto integrativo per la mobilità interna del personale del Ministero della Pubblica Istruzione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)