Sez. L, Sentenza n. 4714 del 04/03/2005 (Rv. 579925 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Controversie relative ai rapporti di pubblico impiego privatizzato - Contratti collettivi - Art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità ai contratti precedenti - Ammissibilità - Fondamento - Violazione e falsa applicazione - Interpretazione diretta da parte del giudice di legittimità - Ammissibilità - Fondamento - Criteri - Erronea deduzione come vizio di interpretazione - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE
Poiché, con riguardo ai contratti collettivi di lavoro di pubblico impiego privatizzato, l'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 - applicabile anche ai contratti precedenti in quanto norma processuale - stabilisce che nelle controversie di lavoro concernenti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di cui all'art. 40 del medesimo decreto, la Corte di cassazione può procedere alla diretta interpretazione di tali contratti, secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss del cod. civ., con l'esame dell'intero contratto ex art. 1363 cod. civ. e non delle sole clausole denunciate, restando irrilevante l'erronea denuncia con il ricorso del vizio di interpretazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)