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Sez. L, Sentenza n. 6435 del 19/03/2007 (Rv. 595902 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Controversie relative ai rapporti di pubblico impiego privatizzato - Contratti collettivi integrativi - Interpretazione del giudice di merito - Riesame in sede di legittimità - Solo per violazione dei canoni di ermeneutica e per vizi di motivazione - Fattispecie concernente l'interpretazione dell'art.8, comma 9 del contratto collettivo decentrato integrativo del 19 febbraio 2001, previsto dal CCNL per il comparto enti locali del 1° aprile 1999.
Stato
decisa il 2007-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595902-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

L'interpretazione delle norme della contrattazione collettiva integrativa è riservata al giudice di merito e non è suscettibile di riesame in sede di legittimità se non per violazione dei canoni di ermeneutica e per vizi di motivazione (Nella specie, in controversia concernente l'interpretazione dell'art.8, comma 9 del contratto collettivo decentrato integrativo del 19 febbraio 2001, previsto dal CCNL per il comparto enti locali del 1° aprile 1999, la corte territoriale, con motivazione congrua e priva di vizi logici, aveva sostenuto che la disposizione, nel prendere in considerazione alcuni dati comuni ai dipendenti e agli ex dipendenti, come le mansioni svolte, lo faceva nella prospettiva di una valutazione futura della qualità della prestazione, valutazione che non poteva riguardare se non i dipendenti in servizio, rilevando che la progressione economica orizzontale non era un elemento retributivo automatico dipendendo, la sua erogazione, dall'accertamento di una serie di condizioni implicanti valutazioni soggettive dell'ente erogatore. Per la S.C., le doglianze dei ricorrenti, relative al vizio di motivazione, si erano risolte in un'inammissibile prospettazione di un'interpretazione delle norme del contratto integrativo diversa da quella accolta nella sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 01/04/1999, Contr. Coll. 19/02/2001

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)