Sez. 2, Sentenza n. 23466 del 09/06/2005 Ud. (dep. 22/06/2005) Rv. 231993 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato - Modifica dell'imputazione - Nuove contestazioni relative a fatti o circostanze già agli atti del procedimento - Applicabilità della rinuncia al rito prevista dall' art. 441 bis cod.proc.pen. - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
L'art. 441 bis cod.proc.pen., prevedendo che in sede di giudizio abbreviato l'imputato, a fronte delle contestazioni previste dall'art. 423, comma primo, cod.proc.pen., possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario, rinunciando al rito, non si applica se le nuove contestazioni non derivano da nuove emergenze, ma riguardano fatti o circostanze già in atti, e quindi noti all'imputato quando ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)