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Sez. L, Sentenza n. 6427 del 01/07/1998 (Rv. 516853 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Accordo collettivo aziendale istitutivo di un fondo di previdenza integrativa - Mancata indicazione del termine finale - Facoltà di recesso del datore di lavoro - Sussistenza - Limiti - Rispetto dei diritti quesiti nonché della garanzia normativa di cui all'art. 2117 cod. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 1998-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516853-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

Il recesso unilaterale del datore di lavoro da un accordo collettivo aziendale istitutivo di un fondo di previdenza integrativa privo del termine finale è ammissibile, secondo i principi generali che regolano l'estinzione dei rapporti di durata a tempo indeterminato. Esso, tuttavia, non solo trova un ostacolo insuperabile (salvo specifico assenso degli interessati) nei diritti "quesiti" dei lavoratori - al pari delle modifiche in "pejus" delle condizioni contrattuali di trattamento precedentemente in vigore - ma deve altresì rispettare la garanzia normativa di cui all'art. 2117 cod. civ. Ne consegue che il recesso in oggetto non soltanto non può influire né sulla posizione di coloro che, avendo maturato i requisiti ed esercitato il diritto, hanno ormai conseguito il previsto trattamento pensionistico aziendale né sulla posizione di coloro che hanno maturato i requisiti per un trattamento pensionistico ma non hanno ancora esercitato il relativo diritto previo il proprio collocamento a riposo (posizioni entrambi riconducibili alla nozione di diritti "quesiti"), ma non può avere effetto neppure sulla posizione di coloro che, pur non avendo maturato i requisiti per il trattamento aziendale, sono parte della fattispecie a formazione progressiva, costitutiva di capitale in via di accumulo, vincolato a beneficio di tutti gli iscritti al fondo, ai sensi del citato art. 2117.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 2117, Cod. Civ. art. 2071

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)