diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 689 del 21/01/2000 (Rv. 533064 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Rideterminazione delle prestazioni e dei finanziamenti relativamente a un fondo di previdenza convenzionale - Salvezza dei diritti quesiti - Necessità - Posizione degli iscritti non in possesso dei requisiti per il conseguimento del trattamento pensionistico - Tutelabilità - Limiti - Condizioni - Fattispecie relativa al fondo integrativo di previdenza "Mario Negri".
Stato
decisa il 2000-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533064-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

A norma dell'art. 18 D.Lgs. n. 124 del 1993 la rideterminazione delle regole in tema di prestazioni e finanziamento relativamente a forme di previdenza complementare (nella specie, il fondo di previdenza per i dirigenti delle aziende commerciali e di spedizione e trasporto "Mario Negri") non può incidere negativamente sulla posizione di coloro che, avendo maturato i requisiti ed esercitato il relativo diritto, hanno ormai conseguito il trattamento pensionistico, né sulla posizione di coloro che, avendo maturato i requisiti, non hanno ancora esercitato il relativo diritto, mentre, per quanto concerne gli iscritti che non abbiano maturato i requisiti per il conseguimento del trattamento pensionistico, non può escludersi la configurabilità di limiti alle suddette modificazioni, sia nella garanzia normativa di cui all'art. 2117 cod. civ., sia nel principio di ragionevolezza delle medesime, sia, infine, nella tutela che le stesse fonti convenzionali apprestano alle posizioni soggettive che si costituiscono in una fattispecie a formazione progressiva, costituita comunque (in ogni tipo di fondo) da capitale in via di accumulo, vincolato a beneficio di tutti gli iscritti al fondo e non incondizionatamente azzerabile; chi invochi un tale tipo di tutela, tuttavia, ha l'onere di indicarne la fonte ed il contenuto, non potendo qualificarsi tout - court come diritti soggettivi le mere aspettative configurabili nelle posizioni soggettive anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2117, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 121 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)