Sez. 3, Sentenza n. 376 del 25/01/1985 (Rv. 438584 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - IMPROPRIA - GIUDICATO FORMATOSI TRA LE PARTI DEL RAPPORTO PRINCIPALE - ESTENSIONE DEI SUOI EFFETTI AL CHIAMATO IN GARANZIA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - IMPROPRIA - GIUDICATO FORMATOSI TRA LE PARTI DEL RAPPORTO PRINCIPALE - ESTENSIONE DEI SUOI EFFETTI AL CHIAMATO IN GARANZIA - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi di chiamata in garanzia impropria, stante l'autonomia del rapporto principale da quello di garanzia, il giudicato formatosi fra le parti del primo non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria al quale resta consentito di contestare quella decisione nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che su di esso la stessa può avere. (Conf 4779/81, mass n 415475).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)