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Sez. 3, Sentenza n. 376 del 25/01/1985 (Rv. 438584 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - IMPROPRIA - GIUDICATO FORMATOSI TRA LE PARTI DEL RAPPORTO PRINCIPALE - ESTENSIONE DEI SUOI EFFETTI AL CHIAMATO IN GARANZIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438584-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - IMPROPRIA - GIUDICATO FORMATOSI TRA LE PARTI DEL RAPPORTO PRINCIPALE - ESTENSIONE DEI SUOI EFFETTI AL CHIAMATO IN GARANZIA - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi di chiamata in garanzia impropria, stante l'autonomia del rapporto principale da quello di garanzia, il giudicato formatosi fra le parti del primo non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria al quale resta consentito di contestare quella decisione nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che su di esso la stessa può avere. (Conf 4779/81, mass n 415475).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)