Sez. 3, Sentenza n. 577 del 22/01/1987 (Rv. 450301 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - IMPROPRIA - AZIONE PRINCIPALE E AZIONE DI GARANZIA - CAUSE SCINDIBILI - EFFETTI - MANCATA IMPUGNAZIONE DEL SOCCOMBENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE - ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DEL GIUDICATO AL CHIAMATO IN GARANZIA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - IMPROPRIA - AZIONE PRINCIPALE E AZIONE DI GARANZIA - CAUSE SCINDIBILI - EFFETTI - MANCATA IMPUGNAZIONE DEL SOCCOMBENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE - ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DEL GIUDICATO AL CHIAMATO IN GARANZIA - ESCLUSIONE.*
Nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria - che si verifica allorché colui che sia stato convenuto in giudizio dallo attore intende essere rilevato dal garante di quanto sia eventualmente condannato a pagare - l'Azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi, con la conseguenza che le due cause sono distinte e scindibili, sussistendo tra loro un vincolo di subordinazione logica o di pregiudizialità-dipendenza, che può venire meno, agli effetti processuali, nella fase della impugnazione. Qualora, pertanto, manchi da parte del convenuto rimasto soccombente l'impugnazione della pronuncia sulla causa principale, il giudicato che si Forma sulla stessa non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria in ordine al rapporto con il chiamante, ed il chiamato può impugnare la statuizione sul rapporto principale solo nell'ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la decisione può avere su di esso. (Conf 376/85, mass n 438584; (Conf 4779/81, mass n 415475).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)