Sez. U, Sentenza n. 4779 del 24/07/1981 (Rv. 415475 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - CHIAMATA IN GARANZIA IMPROPRIA - MANCATA IMPUGNAZIONE SULLA CAUSA PRINCIPALE AD OPERA DEL SOGGETTO IN ESSA RIMASTO SOCCOMBENTE - VINCOLO D'INTERDIPENDENZA TRA LE DUE CAUSE - CESSAZIONE - GIUDICATO SUL RAPPORTO PRINCIPALE - ESTENSIONE AL CHIAMATO - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE DELL'ESATTEZZA DELLA DECISIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - CHIAMATA IN GARANZIA IMPROPRIA - MANCATA IMPUGNAZIONE SULLA CAUSA PRINCIPALE AD OPERA DEL SOGGETTO IN ESSA RIMASTO SOCCOMBENTE - VINCOLO D'INTERDIPENDENZA TRA LE DUE CAUSE - CESSAZIONE - GIUDICATO SUL RAPPORTO PRINCIPALE - ESTENSIONE AL CHIAMATO - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE DELL'ESATTEZZA DELLA DECISIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Nell'ipotesi di chiamata in garanzia impropria, e cioe di chiamata fondata su un titolo distinto da quello relativo alla domanda principale, il vincolo d'interdipendenza tra le due cause viene meno, nella fase d'impugnazione, per effetto della mancata impugnazione della pronuncia sulla causa principale ad opera del soggetto in essa rimasto soccombente, giacche la definizione di tale causa, con il passaggio in giudicato della decisione in essa resa, tronca ogni relazione processuale tra la causa principale e quella dipendente; peraltro, data l'autonomia dei due rapporti, il giudicato formatosi sul rapporto principale, tra le parti di questo, non estende i suoi effetti al chiamato in garanzia impropria, cui resta consentito di contestare l'esattezza di detta decisione nel limitato ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che la stessa decisione puo avere su di esso. (V 2347/70, mass n 348555).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)