Sez. 2, Sentenza n. 2242 del 09/05/1978 (Rv. 391637 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - CONFERIMENTO IN COMUNIONE DI BENI ORIGINARIAMENTE APPARTENENTI IN PROPRIETA INDIVIDUALE AD UNO DEI COMUNISTI - COMPROPRIETA SU TALI BENI - COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - CONFERIMENTO IN COMUNIONE DI BENI ORIGINARIAMENTE APPARTENENTI IN PROPRIETA INDIVIDUALE AD UNO DEI COMUNISTI - COMPROPRIETA SU TALI BENI - COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
Nella comunione tacita familiare il conferimento in comunione di beni originariamente appartenenti in proprieta individuale ad uno dei membri della comunione tacita familiare non vale a costituire il diritto di comproprieta sui beni, tanto piu che esso, nell'ipotesi di beni immobili, non puo costituirsi fuori degli strumenti formali previsti dall'ordinamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)