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Sez. 2, Sentenza n. 2242 del 09/05/1978 (Rv. 391637 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - CONFERIMENTO IN COMUNIONE DI BENI ORIGINARIAMENTE APPARTENENTI IN PROPRIETA INDIVIDUALE AD UNO DEI COMUNISTI - COMPROPRIETA SU TALI BENI - COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391637-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - CONFERIMENTO IN COMUNIONE DI BENI ORIGINARIAMENTE APPARTENENTI IN PROPRIETA INDIVIDUALE AD UNO DEI COMUNISTI - COMPROPRIETA SU TALI BENI - COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*

Nella comunione tacita familiare il conferimento in comunione di beni originariamente appartenenti in proprieta individuale ad uno dei membri della comunione tacita familiare non vale a costituire il diritto di comproprieta sui beni, tanto piu che esso, nell'ipotesi di beni immobili, non puo costituirsi fuori degli strumenti formali previsti dall'ordinamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)