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Sez. L, Sentenza n. 2354 del 17/02/2003 (Rv. 560535 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Principio della rilevabilità d'ufficio della nullità dell'atto - Coordinamento con il principio dispositivo e con quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Necessità - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio della nullità in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560535-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE

Il principio della rilevabilità di ufficio della nullità del contratto in sede di legittimità postula che debbano essere acquisiti agli atti gli elementi e le circostanze che determinano la nullità, stante il divieto in detta sede di nuove indagini ed accertamenti di fatto, e, inoltre, esso deve essere coordinato con il principio dispositivo e con quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, cosicché trova applicazione soltanto quando nella controversia una delle parti intenda far valere diritti che presuppongono la validità del contratto - o di una clausola dello stesso - che, pertanto, configura un elemento costitutivo della pretesa (Nella specie, concernente la domanda del dipendente di una società appaltatrice di lavori commissionati dalle Ferrovie dello Stato SpA proposta nei confronti di entrambe queste società, al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati nel corso dell'esecuzione della prestazione lavorativa, le FFSS SpA avevano chiesto il rigetto della domanda e l'accertamento dell'esclusiva responsabilità della società appaltatrice in virtù della clausola di 'manlevà contenuta nell'art. 10 del contratto di appalto, mentre quest'ultima società soltanto in sede di legittimità ne aveva eccepito la nullità, in quanto contenuta in un contratto per adesione e carente di specifica approvazione per iscritto; la S.C., in applicazione del suindicato principio, ha ritenuto rilevabile d'ufficio la nullità, e quindi proponibile con il ricorso per cassazione la relativa eccezione, che ha però rigettato in quanto nel giudizio di merito non era stato accertato se si trattasse o meno di contratto per adesione, ovvero predisposto da uno dei contraenti e concluso in mancanza di trattative tra le parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)