Sez. L, Sentenza n. 12644 del 23/09/2000 (Rv. 540434 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Principio della rilevabilità di ufficio della nullità dell'atto - Coordinamento con il principio dispositivo e con quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
Il principio della rilevabilità di ufficio della nullità dell'atto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e trova applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea, per essere l'atto elemento costitutivo della domanda. Qualora sia, invece, la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di legittimità enunciate dall'interessato e non può fondarsi su elementi rilevati di ufficio o tardivamente indicati, configurandosi - in questa ipotesi - la nullità come elemento costitutivo della domanda dell'attore, la quale si pone come limite assoluto alla pronuncia giurisdizionale. (Fattispecie relativa all'eccezione di nullità dell'art. 94, n.6, del CCNL per i lavoratori ferroviari nel biennio 1990/1992 proposta tardivamente e, cioè, per la prima volta in sede di legittimità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)