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Sez. L, Sentenza n. 12644 del 23/09/2000 (Rv. 540434 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Principio della rilevabilità di ufficio della nullità dell'atto - Coordinamento con il principio dispositivo e con quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540434-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE

Il principio della rilevabilità di ufficio della nullità dell'atto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e trova applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea, per essere l'atto elemento costitutivo della domanda. Qualora sia, invece, la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di legittimità enunciate dall'interessato e non può fondarsi su elementi rilevati di ufficio o tardivamente indicati, configurandosi - in questa ipotesi - la nullità come elemento costitutivo della domanda dell'attore, la quale si pone come limite assoluto alla pronuncia giurisdizionale. (Fattispecie relativa all'eccezione di nullità dell'art. 94, n.6, del CCNL per i lavoratori ferroviari nel biennio 1990/1992 proposta tardivamente e, cioè, per la prima volta in sede di legittimità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)