Sez. 1, Sentenza n. 4763 del 22/04/1993 (Rv. 481987 - 01)
Esecuzione forzata - Distribuzione della somma ricavata - In genere | Procedimento di espropriazione forzata - Intervento proposto da un creditore - Ammissibilità con riferimento alla certezza esigibilità e liquidità del credito omesso esame da parte del giudice - Opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - Mancata proposizione da parte del debitore o di alcuni dei creditori - Fase di distribuzione del ricavato - Questione dell'esistenza e dell'ammontare del credito - Proponibilità - Questione relativa all'ammissibilità dell'intervento - Preclusione.
Esecuzione forzata - Distribuzione della somma ricavata - In genere
Proposto da un creditore intervento nel procedimento di espropriazione forzata, qualora né il giudice abbia esaminato di ufficio l'ammissibilità dell'intervento con riferimento ai requisiti della certezza, esigibilità o liquidità del credito, né il debitore, o alcuno dei creditori, abbia proposto opposizione ex art. 617 cod. proc civ., al fine di far valere il difetto di tali requisiti, la relativa questione resta bensì preclusa nel prosieguo del procedimento, ivi compresa la fase di distribuzione del ricavato, ma la preclusione resta limitata al profilo formale della ammissibilità, senza estendersi alla questione sostanziale dell'esistenza e dell'ammontare del credito, la quale è utilmente proponibile in tale fase, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 512 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 596, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)