Sez. U, Sentenza n. 1082 del 05/02/1997 (Rv. 502215 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - IN GENERE | Intervento proposto dal creditore - Requisiti di esigibilità e liquidità del credito - Mancata opposizione all'esecuzione - Fase di distribuzione del ricavato - Limitazione della controversia all'esistenza e all'ammontare del credito - Illegittimità del pignoramento e dell'esecuzione forzata in mancanza di opposizione all'esecuzione - Irrilevanza - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - IN GENERE
Proposto da un creditore intervento nel procedimento di espropriazione forzata, qualora né il giudice abbia esaminato di ufficio l'ammissibilità dell'intervento con riferimento ai requisiti della certezza, esigibilità o liquidità del credito, né il debitore, o alcuno dei creditori, abbia proposto opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., al fine di far valere il difetto di tali requisiti, la relativa questione resta bensì preclusa nel prosieguo del procedimento, ivi compresa la fase di distribuzione del ricavato, ma la preclusione resta limitata al profilo formale della ammissibilità, senza estendersi alla questione sostanziale dell'esistenza e dell'ammontare del credito, la quale è utilmente proponibile in tale fase, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 512 cod. proc. civ., tenendo però conto che la controversia insorta in sede di distribuzione della somma ricavata tra creditori concorrenti ha ad oggetto soltanto la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti ovvero la sussistenza di diritti di prelazione, per cui - in mancanza di opposizione all'esecuzione - non rileva l'eventuale illegittimità del pignoramento e dell'esecuzione forzata. (Nella specie - in cui, promossa, con pignoramento presso terzo, l'esecuzione forzata per il realizzo di un credito da prestazione professionale, credito rimasto inadempiuto soltanto per il residuo pari alla ritenuta fiscale d'acconto, calcolata sulla sorte e già versata all'Erario dal medesimo terzo debitore al momento dell'assegnazione del credito stesso, l'Amministrazione finanziaria era comunque intervenuta per chiedere l'assegnazione delle somme pignorate - la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto insussistente il diritto di credito dell'Amministrazione stessa, già soddisfatta dal terzo debitore, senza che, in mancanza di opposizione all'esecuzione, rilevasse la legittimità, o meno, della ritenuta operata da quest'ultimo e quindi del pignoramento del credito per l'importo corrispondente ad essa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)