Sez. 1, Sentenza n. 11476 del 16/05/2006 (Rv. 589298 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Procedimento preliminare di ammissibilità - Decreto della Corte di appello - Impugnazione - Declaratoria di incostituzionalità dell'art. 274 cod. civ. - Effetti - Inammissibilità del ricorso per cassazione.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
In tema di azione di dichiarazione della paternità (o maternità) naturale, per effetto della declaratoria di incostituzionalità (Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 2006) dell'art. 274 cod. civ., e della conseguente soppressione dall'ordinamento del preliminare giudizio di delibazione in ordine all'ammissibilità dell'azione, la domanda va ora proposta direttamente al giudice di merito e deve dichiararsi inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, conseguente al venir meno delle ragioni della lite, il ricorso proposto in sede di legittimità contro il decreto emesso dalla Corte d'appello nel procedimento preliminare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)