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Sez. 5, Sentenza n. 5773 del 08/05/2000 (Rv. 536234 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - DENARO, GIOIELLI, MOBILIA | Successioni apertesi in epoca successiva al primo luglio 1986 ed anteriore al primo gennaio 1991- Presunzione legale di esistenza di denaro, gioielli e mobilia - Presunzione relativa - Superamento - Valore superiore a quello presunto - Ammissibilità - Prova contraria - Onere dell'Amministrazione finanziaria - Limitazioni probatorie - Insussistenza.
Stato
decisa il 2000-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536234-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - DENARO, GIOIELLI, MOBILIA

Con riguardo alle successioni apertesi nel periodo compreso fra il primo luglio 1986 ed il 31 dicembre 1990 sottratte, "ratione temporis", al pari delle donazioni fatte anteriormente al primo gennaio 1991, all'operatività della disciplina introdotta dall'art. 9 del d.Lgs 31 ottobre 1990, n. 346, entrato in vigore il primo gennaio 1991), l'Amministrazione finanziaria, ai fini della determinazione del valore imponibile per l'imposta di successione, può fornire la prova contraria atta a vincere la presunzione legale relativa, stabilita nel secondo comma dell'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.637, come sostituito dall'art. 5 legge 17 dicembre 198, n.880, di esistenza nell'attivo ereditario di gioielli, denaro e mobilio per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse ereditario, e dimostrare che il valore di tali beni è superiore a quello presunto, senza essere assoggettata alle stesse limitazioni probatorie stabilite per il contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 8 CORTE COST., Legge 17/12/1986 num. 880 art. 5, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 9, Cod. Civ. art. 2728

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)