Sez. 2, Sentenza n. 1384 del 11/03/1981 (Rv. 412019 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - VALORE - PREVALENZA SU ALTRI ELEMENTI DI GIUDIZIO, COMPRESE LE PRESUNZIONI LEGALI - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI ESONERO DEL VENDITORE DALLA RESPONSABILITA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - VALORE - PREVALENZA SU ALTRI ELEMENTI DI GIUDIZIO, COMPRESE LE PRESUNZIONI LEGALI - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI ESONERO DEL VENDITORE DALLA RESPONSABILITA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA.*
Le presunzioni semplici sono prove in senso pieno, cioe fonti complete di convincimento che possono prevalere, nell'apprezzamento del giudice, su altri elementi di giudizio e, quindi, anche sulle presunzioni legali valevoli fino a prova contraria. In particolare, l'ignoranza incolpevole richiesta dall'art 1494 cod civ come causa di esonero del venditore dalla responsabilita per i danni derivati al compratore dai vizi della cosa compravenduta - puo risultare, per il giudice del merito, come la conseguenza logica sicura e univoca di fatti certi, e in quanto tale, imporsi legittimamente come regola del giudizio, perche a quella induzione l'ordinamento attribuisce valore di prova. (Conf 1659/72 mass n 358518; (Conf 453/50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 2728, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)