Sez. L, Sentenza n. 501 del 20/01/1999 (Rv. 522450 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Ritardata attuazione della Direttiva comunitaria sulla tutela dei lavoratori subordinati - Indennizzo per i danni conseguenti - Condizioni - Subordinazione del diritto all'esito non satisfattorio della procedura concorsuale - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
Poiché la Direttiva comunitaria n. 987 del 1980 prevede - nel caso di insolvenza del datore di lavoro - il diritto al pagamento del credito di lavoro da parte dell'organismo di garanzia, senza subordinarlo all'esito non satisfattorio della procedura concorsuale, anche il diritto al risarcimento del danno per la ritardata attuazione della Direttiva - che deve essere tale da consentire la medesima tutela conseguibile attraverso il tempestivo recepimento della norma comunitaria - va riconosciuto nella ricorrenza degli stessi presupposti, e quindi anche ove non si dimostri il mancato soddisfacimento del credito all'esito della procedura concorsuale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il risarcimento del danno per la ritardata attuazione della Direttiva per la mancata prova dell'esistenza del danno, non essendo stato dimostrato che il credito di lavoro, ammesso al passivo del fallimento, non era stato soddisfatto in sede di ripartizione dell'attivo)
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)