diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3980 del 18/03/2003 (Rv. 561194 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A. | Riferibilità della condotta alla p.a. - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561194-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A.

Affinché ricorra responsabilità della pubblica amministrazione per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente - responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica - deve sussistere, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico, e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto. Tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione - o addirittura contrario ai fini che essa persegue - ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la P.A.(Nella specie la S.C. , nell'enunziare il principio di cui alla massima, ha Confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità Del Comune per i danni subiti da uno sciatore che, mentre utilizzava un impianto di risalita, era stato colpito al capo da un cavo di traino della linea discendente, rilevando che dall'inchiesta amministrativa allegata al rapporto dei carabinieri era emersa la scarsa manutenzione dell'impianto, ed in particolare il difettoso serraggio dei "carter" di ritenuta del gancio traino e, quindi, una macroscopica negligenza a carico dell'ente proprietario e gestore dell'impianto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)