Sez. 3, Sentenza n. 9260 del 17/09/1997 (Rv. 508090 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A. | Riferibilità della condotta alla P.A. - Condizioni - Estraneità della condotta ai fini istituzionali - Idoneità - Esclusione - Agente considerato comunque in servizio in base alla particolare disciplina applicabile - Irrilevanza - Fattispecie relativa a lesioni mortali cagionate da un carabiniere fuori dell'orario di servizio a causa dell'imprudente maneggio della pistola d'ordinanza, fatto a scopo dimostrativo della propria abilità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A.
Affinché ricorra responsabilità della pubblica amministrazione per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente - responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di immedesimazione organica - deve sussistere oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso anche la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico, e cioè tenda pur se con abuso di potere al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto. Tale riferibilità viene meno, invece, quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione - o addirittura contrario ai fini che essa persegue - ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra attività del dipendente e la P.A. , senza che il venir meno di tale rapporto e della conseguente responsabilità risarcitoria dell'amministrazione sia in alcun modo impedito dalla circostanza che il fatto lesivo venga posto in essere da un dipendente che per la particolare disciplina a lui applicabile, sia da considerare "in servizio" anche nel periodo di legittima astensione dalla prestazione lavorativa (Nella specie la S.C. nell'enunziare il principio di cui alla massima ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del Ministero della difesa in un caso nel quale un militare dell'arma dei carabinieri, durante una riunione conviviale in un locale pubblico, volendo dar prova della propria abilità nel maneggio della armi aveva fatto partire accidentalmente un colpo dalla pistola di ordinanza, uccidendo una delle persone che assistevano alla dimostrazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)