Sez. 5, Sentenza n. 4715 del 20/01/1982 Ud. (dep. 06/05/1982) Rv. 153579 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAFFAZIONE DI DOCUMENTO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI FOTOGRAFIA - SUSSISTENZA DEL REATO - USO DA PARTE DELL'AUTORE DELLA CONTRAFFAZIONE - IRRILEVANZA - USO DA PARTE DI UN TERZO - SUSSISTENZA DEL REATO DI USO DI ATTO FALSO.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAFFAZIONE DI DOCUMENTO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI FOTOGRAFIA - SUSSISTENZA DEL REATO - USO DA PARTE DELL'AUTORE DELLA CONTRAFFAZIONE - IRRILEVANZA - USO DA PARTE DI UN TERZO - SUSSISTENZA DEL REATO DI USO DI ATTO FALSO.*
La sostituzione della fotografia del titolare di una carta di identità realizza il reato previsto dall'art. 477 cod. pen. che si consuma al momento della contraffazione o alterazione, senza che sia necessario l'uso del documento, il conseguimento del fine e la possibilità di nocumento ad altri. Di conseguenza, se l'autore del reato fa altresì uso dell'atto risponderà sempre della fattispecie prevista dallo art. 477 cod. pen., mentre se ad usare il documento è un terzo, a conoscenza della falsificazione, ma estraneo alla stessa, dovrà rispondere del diverso reato previsto dall'art. 489 cod. pen.. (Conf mass n 127110).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)