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Sez. 1, Sentenza n. 20 del 05/01/1984 (Rv. 432271 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVA EMATOLOGICA E/O GENETICA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432271-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVA EMATOLOGICA E/O GENETICA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA - CONSEGUENZE.*

In tema di Azione per il disconoscimento di paternità proposta ai sensi dell'art. 235 n. 3 cod. civ. la prova ematologica e/o genetica non può essere ammessa per integrare la prova (insufficiente o mancante) dell'adulterio o del celamento della gravidanza, dal momento che questi fatti devono essere autonomamente provati per dare ingresso alle dette prove tecniche, con la conseguenza che il rifiuto della parte di sottoporsi a tali prove è irrilevante, ai fini dell'accoglimento della domanda, ove non si sia raggiunta quella prova dell'adulterio o del celamento della gravidanza. (V 2925/82, mass n 420823).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)