Sez. 1, Sentenza n. 2925 del 11/05/1982 (Rv. 420823 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVA - ADULTERIO O CELAMENTO DELLA GRAVIDANZA E DELLA NASCITA - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVA - ADULTERIO O CELAMENTO DELLA GRAVIDANZA E DELLA NASCITA - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE.*
Nelle ipotesi in cui, a norma dell'attuale testo dell'art. 235 cod. civ. introdotto dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, è consentita l'Azione di disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio, mentre nei primi due casi (Mancanza di coabitazione con la madre o impotenza del padre nel periodo del concepimento) la prova di detti fatti può essere da sola sufficiente ad escludere il rapporto di paternità, la prova, invece, dei fatti integranti la terza ipotesi (adulterio, o celamento della gravidanza e della nascita) non è mai di per sè sufficiente per l'accoglimento della domanda di disconoscimento, tali fatti non valendo ad escludere che si sia verificata l'Unione sessuale dei coniugi nel periodo di concepimento, ed è, pertanto, necessario che essi, pur essendo fortemente significativi della fondatezza dell'Azione, siano accompagnati dalla dimostrazione di altri fatti o circostanze inconciliabili con la paternità, tra i quali la norma annovera specificamente le caratteristiche genetiche o l'incompatibilità del gruppo sanguigno del presunto padre. (V 227/81, mass n 410636; (V 5179/77, mass n 388808).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)